Verificazione disposta dal TAR e sindacato sulla idoneità fisica concorsuale (Cons. Stato n. 7367 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di idoneità al servizio espresso dagli organi medici dell’amministrazione costituisce manifestazione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo per ingiustizia, irragionevolezza, illogicità, travisamento di fatto o difetto di istruttoria. Quando però il candidato non ha potuto accedere ai verbali della commissione e ha prodotto una documentazione sanitaria che contraddice il dato rilevato in sede concorsuale, il giudice può disporre una verificazione per accertare la correttezza dei presupposti di fatto della decisione. La verificazione non sostituisce la valutazione tecnica dell’amministrazione, ma ne verifica la tenuta sul piano del metodo e delle conclusioni. Il giudizio del verificatore, se chiaro, completo e coerente, è idoneo a fondare l’annullamento dell’esclusione.

Il Fatto

Il candidato aveva partecipato al concorso per vigili del fuoco bandito con decreto del 2016. La commissione medica lo aveva escluso con un giudizio di non idoneità fondato su una alterazione dei parametri fisici e su un aumento di una percentuale oggetto di oscuramento. Il candidato ha impugnato il provvedimento di esclusione davanti al TAR Lazio.

Il TAR, disposta una verificazione, ha accolto il ricorso annullando l’esclusione e la graduatoria finale per quanto di interesse, con condanna alle spese. Il Ministero dell’interno ha appellato, chiedendo anche misure cautelari. Il candidato si è costituito chiedendo il rigetto. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento del 2 luglio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Ministero sostiene che il TAR abbia illegittimamente sostituito la discrezionalità tecnica della commissione con la valutazione del verificatore, per di più su un parametro misurato a distanza di tempo. Il Consiglio di Stato non nega il quadro di riferimento: richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 8962 del 2024, ribadisce che i giudizi di idoneità fisica sono sindacabili solo per ingiustizia, irragionevolezza, illogicità, travisamento di fatto o difetto di istruttoria.

Il Collegio ritiene però che il caso presenti elementi di assoluta peculiarità. Dagli atti risulta che il candidato aveva chiesto, senza successo, di accedere ai verbali della commissione medica, per verificare la correttezza del metodo e delle conclusioni. Aveva inoltre prodotto una relazione medica di una struttura ospedaliera universitaria da cui emergeva un dato difforme, tale da dimostrare l’idoneità rispetto ai requisiti del concorso.

In questo contesto la decisione del TAR di disporre la verificazione non si espone a censure, perché diretta a controllare i presupposti di fatto su cui si fonda la decisione amministrativa. Il consulente, con argomentazioni chiare, complete e coerenti, ha accertato che la percentuale dell’appellato rientra nei parametri richiesti per l’accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L’appello è pertanto respinto. La novità della questione, soprattutto in fatto, giustifica la compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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