Ottemperanza al giudicato civile e divieto di integrazione del dictum (TAR Puglia n. 1045 del 04.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo svolge un’attività meramente esecutiva e non può integrare il dictum del giudice civile né procedere ad accertamenti di merito, essendo vincolato al comando contenuto nella pronuncia passata in giudicato. La condanna civile al pagamento degli “accessori come per legge” non equivale a condanna agli interessi e alla rivalutazione monetaria: gli accessori vanno qualificati alla stregua della speciale legislazione di settore, che prevede meccanismi di attualizzazione e perequazione automatica. Ove l’amministrazione abbia eseguito il dictum mediante il pagamento delle prestazioni e degli accessori normativamente previsti, il ricorso per ottemperanza è inammissibile per originaria carenza di interesse, essendo stato soddisfatto il bene della vita.
Il Fatto
I ricorrenti propongono ricorso per l’esatta ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Bari, sezione lavoro, con la quale l’amministrazione era stata condannata al pagamento degli assegni vitalizi previsti dalla normativa sui benefici alle vittime del dovere, oltre accessori come per legge. Il Ministero dell’Interno aveva adottato i relativi provvedimenti di liquidazione e pagamento, senza però corrispondere, secondo la prospettazione dei ricorrenti, gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione resistente deduce l’avvenuto pagamento integrale di quanto dovuto, accessori di legge compresi, e conclude per l’inammissibilità del ricorso. La causa è discussa in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta il tema del perimetro del giudizio di ottemperanza quando oggetto di esecuzione sia una pronuncia del giudice ordinario. Il giudice amministrativo, a fronte di statuizioni del giudice civile in funzione del giudice del lavoro, deve svolgere un’attività meramente esecutiva, senza possibilità di integrare la sentenza civile e senza compiere accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione. Il suo compito si esaurisce nel verificare l’esistenza di un comportamento omissivo o elusivo rispetto all’attuazione del disposto della pronuncia passata in giudicato. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza pacifica (T.A.R. Campania, sez. V, n. 6942 del 2022; Cons. St., sez. IV, n. 5606 del 2022; T.A.R. Lazio, sez. III, n. 3053 del 2024; T.A.R. Lombardia, sez. II, n. 2308 del 2023).
Su questa base, il Tribunale esamina il dispositivo della sentenza civile, che condanna al pagamento degli “accessori come per legge” e non espressamente degli interessi e della rivalutazione. Gli accessori richiamati dalla sentenza sono quelli specifici previsti dalla speciale legislazione in materia: la rivalutazione monetaria per la speciale elargizione (art. 8 della legge n. 302/1990) e la perequazione automatica per gli assegni vitalizi (art. 11 del d.lgs. n. 503/1992), calcolate automaticamente dal Ministero dell’economia e delle finanze all’atto della liquidazione.
Il Collegio richiama inoltre il regime delle esenzioni fiscali (art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 206/2004) e la regola del divieto di cumulo tra interesse legale e rivalutazione monetaria, desumibile dall’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, nonché dal regolamento di cui al D.M. n. 352/1998. Da tale disciplina discende che spetta l’interesse legale solo qualora l’inflazione risulti inferiore al medesimo.
Quanto alla perequazione degli assegni vitalizi, il Tribunale osserva che il legislatore sottopone tali emolumenti a un meccanismo di attualizzazione al costo della vita, che ne impedisce la svalutazione. Il ricorso, depositato oltre la data dell’ultimo decreto di riconoscimento dei benefici, risulta quindi non solo infondato, ma inammissibile per originaria carenza di interesse, per l’intervenuta soddisfazione integrale del bene della vita. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese per la peculiarità del caso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.