Vincolo espropriativo e stato di abbandono: la verificazione decide (Cons. Stato n. 10459 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vincolo preordinato all’espropriazione e la dichiarazione di pubblica utilità possono essere apposti su immobili privati solo ove risulti effettivamente accertato lo stato di abbandono dei cespiti, presupposto che richiede una rigorosa istruttoria dell’amministrazione e non può fondarsi su valutazioni apodittiche. La legittimità della qualificazione va verificata dal giudice anche attraverso lo strumento della verificazione, che consente di riscontrare le condizioni materiali dei beni. Ove emerga la presenza di coltivazioni, manutenzione e utilizzazione conforme alla destinazione, deve escludersi l’abbandono e il vincolo è illegittimo; ove invece risultino degrado, uso improprio e disinteresse per la regolarità fiscale, la valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione resiste al sindacato giurisdizionale. In tema di ricorso cumulativo, l’ammissibilità si misura sulla comunanza del provvedimento impugnato e dei vizi dedotti, non sulla posizione soggettiva individuale di ciascun ricorrente.

Il Fatto

I proprietari di alcuni immobili e terreni ricadenti nel centro storico di un comune appenninico impugnano la delibera con cui l’ente ha approvato un progetto di riqualificazione finanziato con fondi PNRR e, contestualmente, ha apposto il vincolo preordinato all’esproprio e dichiarato la pubblica utilità su diversi cespiti, ritenuti abbandonati.

Il TAR accoglie in parte il ricorso, limitatamente a un solo immobile, e respinge per il resto. I proprietari appellano le statuizioni sfavorevoli; il Comune propone appello incidentale avverso la sentenza non definitiva che aveva respinto le eccezioni preliminari e disposto incombenti istruttori. Il Consiglio di Stato, in pendenza, dispone una verificazione sui beni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’appello incidentale del Comune, che ripropone l’eccezione di inammissibilità del ricorso cumulativo. Il motivo è infondato: la circostanza che uno dei ricorrenti, consigliere comunale, avesse conosciuto prima degli altri il provvedimento non incide sull’ammissibilità del ricorso unitario, attenendo semmai alla ricevibilità della domanda limitatamente alla sua posizione. Il criterio dirimente è la comune contestazione del difetto di istruttoria sulla qualificazione di abbandono.

Parimenti infondato è il motivo sull’omessa impugnazione della nota comunale di rigetto dell’istanza di autotutela. La Corte richiama il principio secondo cui l’individuazione degli atti impugnati si opera non con riferimento alla sola epigrafe, ma alla effettiva volontà del ricorrente desumibile dal tenore complessivo del gravame: la nota, meramente confermativa, è coperta dalle censure.

Nel merito dell’appello principale, la verificazione accerta che nei terreni censiti sono messi a dimora alberi da frutto in buono stato di salute, con assenza di vegetazione incolta: ciò esclude lo stato di abbandono e inficia il vincolo.

Quanto agli immobili, invece, il verificatore rileva ambienti privi dei requisiti minimi di abitabilità, orizzontamenti rudimentali, assenza di finiture e impianti inadeguati, uso accessorio come deposito, irregolarità fiscali. Tali elementi corroborano la valutazione tecnico-discrezionale del Comune, non sindacabile nel merito. L’appello principale è quindi accolto solo per i terreni, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione; le spese del doppio grado sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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