Ottemperanza a giudicato civile e limiti del giudice amministrativo (TAR Veneto n. 387 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo non dispone del potere di integrare, arricchire o specificare il dictum, essendo la sua attività confinata nell’ambito di un’esecuzione meramente esecutiva del disposto del giudice civile. Sono tuttavia suscettibili di esecuzione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a., le pronunce dalle quali sia desumibile un onere conformativo sufficientemente definito e non bisognoso di ulteriori specificazioni, comprese quelle in cui il giudice ordinario abbia disapplicato in via principale l’atto amministrativo lesivo del diritto soggettivo azionato. In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 4, comma 2, l. n. 2248/1865, All. E, l’Amministrazione deve adeguarsi al giudicato per il caso deciso, adottando i provvedimenti necessari e conseguenziali alla disapplicazione, e in caso di inerzia il giudice amministrativo accerta l’inadempimento, nomina il commissario ad acta e respinge, allo stato, la domanda di penalità di mora.

Il Fatto

La società ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 2957 del 27 dicembre 2017, confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 32468/2023, pubblicata il 22 novembre 2023. Il giudice civile aveva accertato la natura privata di alcune aree situate nel Comune di Cavallino Treporti, in precedenza incluse nel demanio marittimo in forza del decreto di delimitazione n. 845 del 16 aprile 1969, emanato dalla Direzione Marittima di Venezia.

Secondo l’accertamento civile, le aree non presentano i presupposti morfologici e funzionali previsti dall’art. 32 del Codice della Navigazione e sono sottratte alle mareggiate e agli usi pubblici del mare. Nonostante il giudicato, le Amministrazioni intimate non hanno eseguito il frazionamento catastale né aggiornato il SID-Portale del mare, che continua a considerare demaniali le aree private. Di qui il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal limite strutturale dell’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario. Richiamando Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 2628/2022, il Tribunale ricorda che, a differenza di quanto accade nell’esecuzione delle sentenze amministrative, al giudice amministrativo dell’ottemperanza è inibito di arricchire, integrare o specificare il giudicato civile, essendo privo di giurisdizione nella materia oggetto dello stesso. La sua azione resta attività esecutiva, con un limite particolarmente stringente.

Tale limite non impedisce però l’esecuzione quando la pronuncia esprima un onere conformativo sufficientemente definito. Sono pertanto ottemperabili, oltre alle sentenze di condanna, le pronunce dalle quali scaturiscano obblighi a carico dell’Amministrazione, comprese quelle in cui il giudice ordinario abbia disapplicato, anche implicitamente, l’atto amministrativo lesivo del diritto soggettivo. In questa evenienza opera l’art. 4, comma 2, l. n. 2248/1865, All. E: le autorità amministrative si conformano al giudicato per il caso deciso e, in caso contrario, la parte vittoriosa può attivare l’ottemperanza (Cons. Giust. Amm. Sic. n. 83 del 1983).

Nel caso concreto, il dictum civile è chiaro e privo di ambiguità: il dispositivo accerta che i fondi ubicati nella fascia di arenile compresa tra la battigia e la diga in cemento armato, dalla Batteria Radaelli alla foce del fiume Sile, non appartengono al demanio marittimo, in quanto sottratti alle mareggiate e agli usi pubblici del mare. È proprio il tenore del dispositivo a imporre la disapplicazione del verbale di delimitazione e del decreto di approvazione, definendo lo spazio dell’intervento richiesto all’Amministrazione.

Gli atti necessari non sono stati adottati. Le intimate si sono limitate a prospettare un’interpretazione restrittiva del giudicato, volta alla demanializzazione di opere di difesa idraulica e delle correlate fasce di rispetto. La richiesta è respinta: la questione è già stata decisa in senso sfavorevole dalla Corte veneziana e, comunque, il giudice amministrativo non potrebbe esaminarla in sede di ottemperanza al giudicato civile, essendogli precluso integrarlo o specificarlo.

Il Tribunale accerta dunque l’inadempimento e dichiara l’obbligo delle Amministrazioni, ciascuna secondo le rispettive competenze, di adottare gli atti necessari a recepire la linea di confine stabilita dal giudice civile, emendando in parte qua gli atti di delimitazione, predisponendo frazionamenti e volture e aggiornando il SID-Portale del mare, entro 90 giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Decorso inutilmente il termine, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Prefetto della Provincia di Venezia, entro ulteriori 120 giorni. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. è respinta, in ragione dell’avvenuta nomina del commissario e della complessità degli adempimenti. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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