Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sulle spese (TAR Piemonte n. 571 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro, il TAR accerta la sussistenza dei presupposti di rito e di merito — titolo esecutivo rilasciato in copia conforme ai fini dell’art. 475 c.p.c., notificazione al domicilio reale dell’amministrazione soccombente e inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 — e ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni. Per l’ipotesi di protratta inottemperanza nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, onerando la parte ricorrente della comunicazione del codice fiscale. Le spese di lite seguono la soccombenza, sono soggette a dimidiazione e vengono distratte in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

La parte ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, chiedendo la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle somme già liquidate nel titolo. Il ricorso è stato notificato per via telematica al Ministero soccombente presso il domicilio reale, con copia attestata conforme all’originale.

Il Ministero resistente si è costituito in giudizio opponendosi formalmente all’accoglimento. Alla camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato anzitutto la sussistenza dei presupposti, anche di rito, della domanda di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata presso il domicilio reale dell’amministrazione soccombente.

Alla data di proposizione del ricorso era inoltre infruttuosamente decorso il termine di sessanta giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, previsto per la definizione del procedimento di pagamento. Non risultava contestato che l’amministrazione avesse omesso di dare esecuzione al giudicato.

Su queste basi il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha ritenuto doverosa la nomina sin d’ora di un commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

La parte ricorrente è stata onerata di comunicare al commissario il proprio numero di codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso è stato ritenuto compreso in quello già stabilito e percepito dall’amministrazione di appartenenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono state liquidate secondo i parametri della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4, comma 1, del predetto decreto, e ulteriormente ridotte in ragione della marcata serialità della controversia, della sua semplicità interpretativa e della difficoltà operativa rappresentata dalla difesa erariale nell’esecuzione dei titoli giudiziali della specie. Si è provveduto alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario, restando ferma la refusione del contributo unificato. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione del fascicolo di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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