Obbligo di ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Calabria n. 534 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo e, verificata l’inerzia, assegna un termine per l’adempimento. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando l’ottemperanza concerna sentenze di condanna pecuniaria, essendo venuto meno il limite testuale originario per effetto della novella operata dall’art. 1, comma 781, della legge n. 208 del 2015. Essa ha natura sanzionatoria e si cumula con gli interessi legali, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario ad acta. In caso di perdurante inerzia, il giudice nomina un commissario ad acta e pone il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Una impresa di costruzioni ottiene dalla Corte d’appello di Catanzaro una sentenza di condanna della Provincia di Crotone al pagamento di una somma complessiva, oltre interessi legali e spese di entrambi i gradi. Il titolo esecutivo, attestato come passato in giudicato, viene notificato all’amministrazione.
Non essendo intervenuto il pagamento, il creditore adisce il TAR Calabria con ricorso per l’ottemperanza del giudicato. Chiede che sia ordinato all’amministrazione di corrispondere le somme dovute, con rivalutazione e interessi, e che sia condannata al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per il ritardo. La Provincia non si costituisce in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento dei presupposti dell’azione di ottemperanza, disciplinata dagli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Il titolo giudiziale risulta definitivo e idoneo a fondare la pretesa creditoria. L’amministrazione, dal canto suo, non ha fornito la prova, su di essa gravante, di avere dato esecuzione al provvedimento.
Da qui la dichiarazione dell’obbligo di ottemperanza integrale, con detrazione di quanto eventualmente già corrisposto. Il Tribunale assegna all’ente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, coerente con la struttura dell’azione di esecuzione del giudicato.
Sul fronte degli interessi, la decisione ne conferma la debenza nella misura indicata nel titolo portato all’esecuzione, dunque al tasso legale. La relativa domanda è accolta senza margini di autonoma determinazione, poiché il giudice dell’ottemperanza non ricalcola il credito ma ne assicura l’attuazione.
Il passaggio centrale riguarda la richiesta di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Collegio ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerna sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il riferimento è alla pronuncia delle Sezioni Unite del Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e alla successiva novella dell’art. 1, comma 781, della legge n. 208 del 2015, che ha superato il precedente limite normativo.
Esclusa ogni iniquità o causa ostativa, la penalità di mora viene determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Il Collegio ne sottolinea il carattere sanzionatorio, che ne giustifica il cumulo con gli interessi legali dovuti per legge o disposti nella condanna. La decorrenza è fissata dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario.
In caso di inerzia oltre il termine, il Tribunale nomina commissario ad acta il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega, per provvedere su istanza di parte entro i successivi novanta giorni. Il compenso del commissario è posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo e distratte al procuratore costituito, gravano anch’esse sull’ente.
Nota della Redazione
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