Giudizio di ottemperanza a giudicato civile (TAR Piemonte n. 433 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza presuppone l’esistenza di un titolo esecutivo formatosi sul giudicato, attestato conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, applicabile anche all’azione di ottemperanza. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha carattere sanzionatorio e sollecitatorio e si cumula agli interessi legali già disposti dal titolo inottemperato.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto al risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine stipulati con il Ministero dell’Istruzione e del Merito dall’a.s. 2020-2021 all’a.s. 2023-2024, per un importo di oltre 16.000 euro, oltre interessi.

La sentenza civile, munita di formula esecutiva e notificata, non era stata impugnata nei termini ed era passata in giudicato. L’Amministrazione non aveva corrisposto le somme liquidate. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti di rito. La sentenza azionata risulta attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022, e notificata a mezzo PEC al Ministero presso il suo domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, che il Collegio ritiene applicabile anche al giudizio di ottemperanza. L’Amministrazione non ha contestato di aver omesso di dare esecuzione al giudicato.

Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega.

Su un punto specifico il Collegio ha escluso che al commissario spetti un compenso autonomo: poiché le funzioni sono affidate a un dipendente pubblico e connesse ai suoi compiti istituzionali, il compenso deve ritenersi compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

È stata accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, in aggiunta agli interessi già disposti dal titolo, stante il carattere sanzionatorio e sollecitatorio dell’istituto. Il dies a quo decorre dalla notificazione della sentenza; il dies ad quem dal giorno dell’adempimento tardivo o da quello di efficacia della nomina del commissario.

Infine, il Collegio ha rilevato che l’inerzia del Ministero non costituisce un’ipotesi isolata, ma si inserisce in un contenzioso seriale con plurime condanne a carico dell’Erario per mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti al personale assunto a tempo determinato. Ha quindi disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti del Piemonte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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