Piano operativo in contrasto col piano strutturale sulle aree estrattive (TAR Toscana n. 1366 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il piano operativo che ascrive alla zona territoriale omogenea E, area a prevalente naturalità, particelle che il piano strutturale ricomprende all’interno dell’area estrattiva viola il rapporto di coerenza e conformità che lega i due strumenti urbanistici, con conseguente illegittimità delle relative previsioni. Integra inoltre eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria la classificazione che non tenga conto della funzione concretamente svolta dalle particelle quali aree pertinenziali del sito estrattivo, strumentali al ciclo produttivo della cava. Nel processo amministrativo i termini di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. sono perentori e non possono essere elusi mediante la riproduzione di documenti all’interno della memoria, con conseguente inutilizzabilità del deposito tardivo in mancanza di istanza di autorizzazione ex art. 54 cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente svolge l’attività di estrazione di materiale lapideo di pregio in una cava di marmo nel territorio comunale di Carrara, all’interno di un bacino estrattivo industriale. L’area interessata è costituita in parte da agri marmiferi in concessione e in parte da beni estimati di proprietà privata; tra questi ultimi rientrano cinque particelle catastali esterne al perimetro del bacino, ma adibite ad attività accessorie e strumentali all’estrazione: viabilità di arroccamento, vasche e canalette di raccolta delle acque meteoriche, zona di carico delle scaglie, parcheggio dei dipendenti e ravaneto.
Con l’adozione e la successiva approvazione del piano operativo comunale, tali particelle vengono assegnate alla zona territoriale omogenea E, quali aree a prevalente naturalità (V2). La società presenta osservazioni chiedendo la deperimetrazione e l’ascrizione alla zona D, ma l’Amministrazione le rigetta. La società impugna quindi gli atti di approvazione del piano dinanzi al TAR, deducendo la violazione della legge regionale urbanistica e l’eccesso di potere sotto plurimi profili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, entrambi volti a contestare l’esclusione delle particelle dal sito estrattivo. Sul piano processuale, il Tribunale affronta preliminarmente l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla ricorrente in udienza. Il Collegio ribadisce che i termini dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. sono perentori, a garanzia del contraddittorio, con conseguente inutilizzabilità di quanto depositato oltre scadenza.
Il Tribunale osserva che la perentorietà del termine per la produzione documentale non può essere aggirata riproducendo i documenti all’interno della memoria. La produzione tardiva è ammessa solo in via eccezionale, su richiesta di parte, ai sensi dell’art. 54 cod. proc. amm. Nel caso concreto nessuna istanza è stata formulata dalla difesa comunale, che si è limitata a inserire la riproduzione degli elaborati nella memoria: ne deriva l’inutilizzabilità del contenuto delle pagine interessate.
Nel merito, il Collegio condivide le censure della ricorrente. Gli elaborati grafici del piano strutturale, e in particolare la tavola delle invarianti strutturali, individuano l’area estrattiva ricomprendendo al suo interno i mappali poi ascritti dal piano operativo alla zona E. La circostanza è evidente per il percorso della strada di arroccamento, il cui sedime ricade interamente nell’area estrattiva. L’ascrizione operata dal piano operativo risulta pertanto non conforme al piano strutturale.
Tale inclusione è coerente con l’art. 20 delle norme tecniche di attuazione del piano strutturale, che ricomprende nel sistema funzionale del marmo anche i manufatti, la viabilità di arroccamento e le aree a servizio delle cave. È parimenti fondata la doglianza sulla mancata considerazione dell’utilizzo effettivo delle particelle quali aree pertinenziali, riconducibili alla nozione di cui all’art. 2, comma 1, lett. m), della legge regionale n. 35/2015 e all’art. 28, comma 1, della disciplina del Piano regionale delle cave. La documentazione fotografica, incontestata, conferma la destinazione strumentale delle aree al ciclo estrattivo.
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento in parte qua del piano operativo e dei relativi elaborati. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.