Ottemperanza al giudicato e carta elettronica docente: termine e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2113 del 10.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di condanna del giudice del lavoro, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, l’Amministrazione che non abbia effettuato alcun pagamento, neppure parziale, è inottemperante. Il TAR accerta l’inottemperanza, assegna all’Amministrazione un nuovo termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per i pagamenti dovuti e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora commissario ad acta. Le funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico si ritengono connesse ai compiti istituzionali, con compenso compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

Il Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 93/2024 pubblicata in data 23.02.2024, ha accertato il diritto del ricorrente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme ivi liquidate.

La sentenza, munita di formula esecutiva e notificata all’Amministrazione debitrice, è passata in giudicato. Non avendo il Ministero dato esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma, resistendo e chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato anzitutto la sussistenza dei presupposti del ricorso ex art. 114 cod. proc. amm.: esistenza di un titolo esecutivo costituito da sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata, e inerzia dell’Amministrazione obbligata.

Ha quindi rilevato che, rispetto al titolo, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano che il Ministero non ha effettuato pagamenti neppure parziali.

Su questo punto l’Amministrazione resistente non ha formulato alcuna deduzione, né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato né nell’an né nel quantum. Da qui la dichiarazione di inottemperanza.

Il Tribunale ha assegnato al Ministero il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. Per il caso di inutile decorso, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale, entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, inviando poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti.

Quanto al compenso commissariale, essendo le funzioni affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, il Collegio lo ha ritenuto compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza. Le spese di lite, liquidate in euro 1000,00 oltre oneri, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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