Abuso edilizio e responsabilità del detentore: demolizione ordinata a chi ha la materiale disponibilità (TAR Lazio n. 931 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il responsabile dell’abuso edilizio non è solo chi ha materialmente eseguito l’opera, ma anche chi ne abbia la materiale disponibilità e, quale detentore, sia in grado di provvedere alla demolizione. Il potere ripristinatorio è legittimamente esercitato solo all’esito del diniego definitivo della domanda di condono, non sussistendo un obbligo di attendere la definizione di un procedimento non più pendente. Chi impugna il diniego di condono e di alienazione di area demaniale deve dimostrare in via documentale la pretesa identità dell’opera rinvenuta rispetto a quella sananda, non potendo limitarsi a generiche asserzioni; grava inoltre sul privato l’onere di allegare gli apporti partecipativi che avrebbe voluto rendere in un procedimento di natura discrezionale.
Il Fatto
Il ricorrente, avente la disponibilità materiale di un terreno nel Comune di Fondi per successivi acquisti, impugnava l’ordinanza con cui l’ente aveva rigettato sia la domanda di alienazione dell’area sia l’istanza di condono edilizio presentata da un precedente disponiente nel 1986, ordinando contestualmente la demolizione delle opere abusive. Il diniego si fondava sulla natura demaniale dell’area e sul rinvenimento, in sede di sopralluogo, di un manufatto in costruzione del tutto difforme da quello oggetto di sanatoria, quasi integralmente demolito. Il ricorso, riassunto dopo l’interruzione per il decesso del difensore originario, era affidato a plurimi motivi: omessa comunicazione di avvio del procedimento, difetto di motivazione, insussistenza dei presupposti per la demolizione e estraneità di uno dei ricorrenti alla vicenda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità per violazione dell’art. 40 c.p.a., rilevando che, pur in assenza di distinti paragrafi, i vizi di legittimità erano stati sufficientemente esternati, tanto da consentire all’amministrazione di articolare compiute difese.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Quanto alla dedotta omissione della comunicazione di avvio del procedimento, il Tribunale ha accertato che il preavviso di rigetto relativo all’unica istanza presentata dal ricorrente era stato correttamente notificato all’indirizzo risultante dalle informazioni anagrafiche, ove era stato recapitato anche il provvedimento conclusivo, ricevuto a mani proprie. In ogni caso, trattandosi di potere ampiamente discrezionale come quello di alienazione di beni demaniali, il privato avrebbe dovuto allegare gli apporti partecipativi che avrebbe voluto rendere per orientare l’agere pubblico, onere non assolto.
Il Collegio ha poi rilevato la carenza di interesse dei ricorrenti a contestare il diniego di condono, non avendo gli stessi chiesto il subentro nella pratica edilizia. Nel merito, le censure sono state comunque respinte: le risultanze del sopralluogo del 2011, non efficacemente confutate, documentavano l’esecuzione di un manufatto del tutto difforme da quello sanando, di cui residuava solo una porzione di circa mq 10 in aderenza al nuovo corpo. Grava sul privato l’onere di dimostrare in via documentale – mediante planimetrie catastali o documentazione fotografica – la pretesa identità dell’opera, non bastando generiche asserzioni di mera manutenzione ordinaria. Parimenti generiche sono state giudicate le contestazioni sulla non sanabilità per i vincoli insistente sull’area.
Quanto al diniego di alienazione, il Tribunale ha riconosciuto la pregnanza della motivazione, coincidente con il pubblico interesse al mantenimento della disponibilità di un’area destinata alla riqualificazione e rinaturazione della duna; la dedotta cessione di terreni limitrofi è risultata addotta in modo generico e non circostanziato. Infine, la contestata estraneità della ricorrente, moglie del ricorrente, è stata superata sulla base degli accertamenti della Polizia Locale: il marito aveva ammesso la responsabilità del manufatto e la titolarità dell’utenza elettrica in capo alla moglie. La stessa, quale soggetto avente la materiale disponibilità dell’opera, è stata correttamente co-destinataria dell’ordine demolitorio, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, come già ritenuto da T.A.R. Napoli, sez. IV, 3 gennaio 2022, n. 34. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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