Ottemperanza al giudicato civile e poteri del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 1773 del 05.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo svolge una mera attività esecutiva ed è rigidamente vincolato al comando contenuto nel titolo. Egli non può integrare né interpretare il giudicato del giudice civile, né colmare gli spazi vuoti lasciati dalla pronuncia, pena l’esercizio di una cognizione sul rapporto sottostante in difetto di giurisdizione. In tema di onere probatorio, il creditore che agisce per l’adempimento deve provare solo la fonte del proprio diritto e allegare l’inadempimento, mentre il debitore è gravato dell’onere di dimostrare il fatto estintivo ai sensi dell’art. 2697, comma 2, cod. civ.. L’amministrazione che non fornisca alcuna giustificazione dell’inadempimento è tenuta a conformarsi al giudicato, con nomina del commissario ad acta e applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale civile di Enna, Sezione Lavoro, il ricorrente ha ottenuto l’accertamento del diritto al collocamento al livello stipendiale corrispondente all’anzianità maturata ai sensi del CCNL di comparto, con condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive per i servizi di insegnamento prestati su organico di fatto.

Notificata la pronuncia e formatosi il giudicato, come attestato dalla Corte d’Appello, il ricorrente — rimasto in attesa del pagamento — ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, il rimborso delle spese accessorie e la fissazione della penalità di mora. Il Ministero si è costituito senza offrire prova dell’avvenuto adempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso, essendo provata la notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla notifica del ricorso per ottemperanza.

Nel merito, il Tribunale ha applicato il principio generale in materia di onere della prova: il creditore che agisce per l’adempimento deve soltanto provare la fonte del proprio diritto e allegare l’inadempimento, mentre il debitore è gravato dell’onere di dimostrare il fatto estintivo della pretesa. Il Ministero ha rinunciato a dimostrare la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito e non ha addotto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento.

Il Collegio ha poi precisato il perimetro dei propri poteri: a fronte di statuizioni del giudice civile, il giudice dell’ottemperanza è chiamato a svolgere essenzialmente una mera attività esecutiva, essendo vincolato al comando contenuto in sentenza e non potendo dar vita a quella precisazione e integrazione del giudicato che contraddistingue l’esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo. Diversamente, si ammetterebbe la sindacabilità del rapporto sottostante, materia in cui il giudice amministrativo difetta di giurisdizione.

Quanto alle spese accessorie, il Tribunale ha ritenuto che nel giudizio di ottemperanza siano dovute le somme relative ad atti necessari al passaggio in giudicato del titolo, alla registrazione, all’esame e alla notifica, in quanto trovano titolo nello stesso provvedimento giudiziale; il rimborso dell’imposta di registro segue ex lege la soccombenza.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine di ottemperanza nel termine di sessanta giorni, nomina del commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato in caso di inutile decorso del termine, e accoglimento della domanda di penalità di mora determinata nella misura degli interessi legali sulle somme spettanti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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