Divieto di installare impianti 5G: la revoca dell’ordinanza comunale determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Puglia n. 167 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco, anche nella veste di ufficiale di Governo, sono imputabili esclusivamente al Comune e non allo Stato, con la conseguenza che le amministrazioni statali sono prive di legittimazione passiva nel giudizio promosso avverso tali atti. La revoca dell’atto impugnato in pendenza di giudizio, non contestata dal ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
Il Comune di Castro aveva adottato un’ordinanza sindacale con cui, in asserita applicazione del principio di precauzione, disponeva il divieto di installare e attivare impianti per la telefonia mobile in tecnologia 5G sull’intero territorio comunale, fino alla nuova classificazione della cancerogenesi da parte della IARC. La società di telecomunicazioni aveva impugnato l’atto, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili. Si erano costituite in giudizio sia il Comune sia le amministrazioni statali, che avevano eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. In data successiva, il Comune aveva comunicato di aver revocato l’ordinanza impugnata alla luce delle sopravvenienze normative e dell’orientamento interpretativo del giudice amministrativo, chiedendo una declaratoria di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accolto l’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalle amministrazioni statali. La giurisprudenza prevalente ritiene che l’imputazione giuridica allo Stato degli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco abbia natura meramente formale: il Sindaco, pur agendo come ufficiale di Governo, resta incardinato nella struttura organizzativa dell’ente locale, sicché l’atto è imputabile al Comune e non allo Stato. Ne è conseguita l’estromissione dal giudizio dei Ministeri e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che, in pendenza di giudizio, l’amministrazione resistente aveva annullato il provvedimento impugnato. La società ricorrente, pur avendo depositato note d’udienza per il passaggio in decisione della causa, nulla aveva replicato in merito alla dedotta sopravvenienza, né aveva evidenziato profili di perdurante interesse al ricorso.
La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., è quindi conseguenza necessaria della revoca dell’atto impugnato e della mancata allegazione di un interesse residuo alla decisione. La revoca, infatti, priva di oggetto la controversia. La soccombenza virtuale ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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