Interdittiva antimafia e regìa familiare: legami parentali e attualità del rischio (TAR Sicilia n. 2312 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il pericolo di infiltrazione mafiosa che giustifica l’interdittiva antimafia non richiede la certezza propria dell’accertamento penale, ma si fonda su un giudizio induttivo di tipo probabilistico, assistito da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da rendere “più probabile che non” il condizionamento criminale. I legami familiari e gli intrecci societari assumono rilievo quando, per natura e intensità, facciano ritenere una conduzione collettiva e una regìa familiare dell’impresa, di diritto o di fatto, anche indirettamente influenzabile dalla criminalità organizzata. Il procedimento penale a carico dei congiunti per concorso esterno in associazione mafiosa costituisce elemento sintomatico-presuntivo sufficiente a dedurre il pericolo di ingerenza, essendo irrilevante la distinzione rispetto alla partecipazione piena. L’attualità del rischio può desumersi dalla continuità dei rapporti familiari e dalla recente adozione di misure di prevenzione verso società del medesimo gruppo. Non è configurabile agevolazione occasionale, con accesso alle misure collaborative dell’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, quando le relazioni di cointeressenza risultano di carattere strutturale.
Il Fatto
La società ricorrente impugna l’informazione antimafia emessa dalla Prefettura, con cui è stata accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. L’amministratrice unica è figlia di un soggetto imputato per concorso esterno in associazione mafiosa, e la stessa amministratrice è stata condannata per bancarotta fraudolenta in relazione a diversa società del gruppo familiare.
Nel ricorso si deduce il travisamento dei fatti, la carenza di motivazione e di istruttoria, l’eccesso di potere per irragionevolezza e la mancanza di attualità del rischio. La ricorrente sostiene l’estraneità della gestione rispetto alle vicende dei congiunti, la risalenza dei fatti penali, la condizione di vittima degli stessi imputati e la possibilità di applicare il trattamento più mite dell’art. 94-bis del codice antimafia. L’istanza cautelare è stata respinta e la causa perviene alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’imputazione dei fratelli per concorso esterno all’associazione mafiosa, realizzato attraverso l’attività delle società di famiglia. La difesa stessa ammette che l’impresa è un’impresa familiare: ne deriva che non è irragionevole configurare una continuità tra l’attività dei fratelli e quella dell’odierna amministratrice. Il reticolo di legami familiari e i precedenti penali accreditano la tesi della riconducibilità della società agli stessi soggetti controindicati.
Rileva, in particolare, la condanna per bancarotta fraudolenta dell’amministratrice, nella quale la sentenza penale ha evidenziato il ruolo di “probabile prestanome”. A ciò si aggiungono gli intrecci di cariche sociali nell’ambito del gruppo familiare e la circostanza che altra società sia stata destinataria di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del codice antimafia, poi sfociata nell’interdittiva per mancata adozione delle misure di risanamento.
Su questo quadro il Tribunale ritiene non illogica la tesi della Prefettura, secondo cui l’impresa appare riconducibile a un soggetto controindicato, con concreto pericolo di condizionamento delle scelte e degli indirizzi. Il ragionamento si conforma all’orientamento secondo cui il pericolo si accerta con giudizio probabilistico fondato su indizi gravi, precisi e concordanti (Cons. Stato n. 758 del 2019). I legami familiari assumono rilievo quando facciano ritenere una regìa familiare dell’impresa (Cons. Stato n. 7151 del 2018).
Il Collegio esclude l’agevolazione occasionale: le relazioni di cointeressenza sono di carattere strutturale, sicché appare congrua l’esclusione delle misure collaborative, avuto riguardo alla collocazione temporale degli elementi sintomatici, all’intensità dei rapporti e alla prognosi di emendabilità. L’attualità del rischio è confermata dalla recente condanna e dalla continuità dei provvedimenti verso società del gruppo. Il ricorso è infondato e la ricorrente è condannata alle spese.
Nota della Redazione
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