Partecipazione comunale a GAL in forma societaria (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 10 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui un’amministrazione locale aderisce a un Gruppo di azione locale costituito in forma di società consortile cooperativa a responsabilità limitata è soggetta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, non operando il regime derogatorio del primo comma dell’art. 5. L’atto deliberativo deve recare motivazione analitica sulla necessità della società per le finalità istituzionali, sulla convenienza economica, sulla sostenibilità finanziaria e sulla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. La sostenibilità va valutata sul piano oggettivo, con business plan o analoga analisi di fattibilità, e sul piano soggettivo, con riguardo alla situazione dell’ente. Il parere è non completamente conforme al TUSP quando la delibera si fondi su considerazioni generali, non confronti soluzioni gestionali alternative e non attesti il rispetto del limite europeo del 49 per cento nella compagine sociale e negli organi decisionali.
Il Fatto
Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha disposto di sottoscrivere una quota di capitale sociale, pari a 250,00 euro, di un Gruppo di azione locale per la pesca e l’acquacoltura, società consortile cooperativa a responsabilità limitata, al fine di partecipare attivamente alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo approvata dalla Regione.
L’adesione era stata preceduta dalla manifestazione di interesse dell’ente e dalla approvazione regionale della strategia, ammessa al finanziamento. La trasmissione è avvenuta ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, perché la Corte dei conti deliberi sulla conformità dell’atto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo. Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica impone all’ente di motivare analiticamente la scelta societaria e chiama la magistratura contabile a verificarne la sostenibilità finanziaria e la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il controllo non si traduce in una cogestione, ma investe completezza e adeguatezza degli approfondimenti e attendibilità delle stime.
Sul piano dei vincoli di scopo e di attività, la Corte richiama la deroga dell’art. 4, comma 6, TUSP, che fa salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione della disciplina europea sui GAL. La sussunzione dell’operazione in fattispecie riconosciuta dal legislatore rende ragione del rispetto dei vincoli finalistici e di attività. Non per questo l’atto è esentato dall’onere motivazionale e dal controllo.
Il profilo critico principale riguarda la composizione del partenariato. Le norme regolamentari europee richiamate dalla Sezione impongono che nessun gruppo di interesse, pubblico o privato, rappresenti più del 49 per cento degli aventi diritto al voto, tanto nella compagine sociale quanto negli organi decisionali. La delibera si limita a un’affermazione tautologica, senza puntuali attestazioni; lo statuto elenca i soci ma non fornisce elementi idonei a dimostrare la coerenza dell’assetto. La procedura di ammissione dei nuovi soci, rimessa al consiglio di amministrazione, potrebbe esporre a un controllo maggioritario, in contrasto con le norme europee direttamente applicabili.
La Sezione rileva poi la carenza di motivazione su sostenibilità finanziaria e convenienza economica. Manca un business plan o analoga analisi di fattibilità, così come il piano dei costi dell’iniziativa. I bilanci richiamati mostrano modesti risultati di esercizio, quattro dei quali negativi. Il contributo consortile annuale è determinato dall’assemblea dei soci e non è quantificabile al momento dell’acquisizione, con il rischio di contribuzioni più consistenti. Non è svolta alcuna analisi comparativa delle opzioni gestionali alternative, né è chiarito perché l’adesione alla società sia l’unico strumento per accedere ai fondi europei.
Ulteriori criticità riguardano l’oggetto sociale, ampio e generico, e la durata della società, fissata fino al 2050 e sproporzionata rispetto all’arco della programmazione europea. Per queste ragioni la Sezione rende il parere, rilevando la non completa conformità del provvedimento e dell’operazione al d.lgs. n. 175/2016.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.