Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla Carta elettronica del docente (TAR Sicilia n. 2500 del 18.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a., l’azione di ottemperanza è ammissibile al fine di conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione non si conformi spontaneamente al relativo comando. Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza prova dell’avvenuta esecuzione, integra i presupposti per la declaratoria di inottemperanza. La numerosità delle richieste connesse a un contenzioso seriale e la mancanza dei relativi fondi non sono idonee a giustificare il protrarsi dell’inadempimento di un obbligo derivante da un titolo giudiziale passato in giudicato.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla relativa attribuzione per un valore complessivo di euro 1.000,00 mediante accredito sulla piattaforma elettronica dedicata.

La pronuncia, pubblicata il 29 ottobre 2024 e notificata all’Amministrazione il 30 ottobre 2024, era passata in giudicato. Persistendo l’inerzia del Ministero, la ricorrente ha domandato la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di esecuzione con eventuale nomina di un commissario ad acta, la corresponsione degli interessi e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato il ricorso come ammissibile e fondato. La sentenza azionata risultava passata in giudicato, ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice il 30 ottobre 2024, ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che fosse fornita prova dell’avvenuta esecuzione.

Su tali basi, il Tribunale ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti per la declaratoria di inottemperanza e per l’ordine al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati, per il valore complessivo di euro 1.000,00.

Le giustificazioni addotte dall’Amministrazione — numerosità delle richieste connesse al contenzioso seriale e mancanza dei relativi fondi — non sono state considerate idonee a giustificare il protrarsi dell’inadempimento di un obbligo derivante da un titolo giudiziale passato in giudicato.

Quanto alla domanda sugli interessi, il Collegio ha dato atto della rinuncia formulata dalla difesa della ricorrente in camera di consiglio. Il ricorso è stato pertanto accolto, con obbligo per il Ministero di eseguire il titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore competente, con facoltà di delega, senza ulteriore compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, applicandolo per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Le spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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