Obbligo del Comune di provvedere sull’accertamento di compatibilità paesaggistica (TAR Campania n. 1046 del 05.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dovere delle pubbliche amministrazioni di concludere il procedimento con provvedimento espresso discende dall’art. 2 l. n. 241 del 1990. Nell’accertamento di compatibilità paesaggistica, l’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42 del 2004 fissa un termine perentorio di centottanta giorni per la pronuncia dell’autorità competente, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendere entro novanta giorni. Scaduto il termine per il parere, resta in capo al Comune, quale autorità ugualmente competente, il potere-dovere di provvedere in modo motivato e autonomo. È pertanto illegittima l’inerzia comunale che non concluda il procedimento nel termine previsto.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato all’11.08.2022, e poi integrato, un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per alcune opere realizzate su immobili di sua proprietà. Il Comune, acquisita la valutazione favorevole della CLP, ha trasmesso la pratica alla Soprintendenza in data 19.11.2024. Da allora né la Soprintendenza ha reso il parere, né il Comune ha adottato un provvedimento conclusivo.

Il ricorrente ha quindi impugnato il silenzio-rifiuto serbato dal Comune, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, la condanna a provvedere entro un termine e la nomina di un Commissario ad acta. Le amministrazioni intimate si sono costituite con mero atto di forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio generale secondo cui il dovere di concludere il procedimento con provvedimento espresso, sancito dall’art. 2 l. n. 241 del 1990, mira a evitare che l’interessato resti in uno stato di persistente incertezza sull’esito del procedimento. Il privato è portatore di una legittima aspettativa a conoscere la determinazione incidente sulla propria sfera giuridica.

Con specifico riguardo all’autorizzazione paesaggistica postuma o in sanatoria, l’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42 del 2004 impone all’autorità competente di pronunciarsi entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendere entro novanta giorni.

Il Tribunale prende atto dell’ampio dibattito giurisprudenziale sulla natura di tali termini e sugli effetti della loro violazione, ossia la formazione del silenzio assenso ovvero la mera dequotazione del parere tardivo da vincolante a non vincolante. La questione viene però superata: quale che sia l’effetto assegnato al superamento del termine, una volta scaduto il termine per il parere della Soprintendenza resta in capo al Comune, autorità ugualmente competente, il potere-dovere di provvedere, in modo motivato e autonomo.

Ne consegue l’illegittimità dell’inerzia comunale, che non ha concluso il procedimento nel termine dell’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42 del 2004, ormai abbondantemente decorso. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine al Comune di provvedere in maniera espressa e motivata entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

La nomina del Commissario ad acta è invece differita, in considerazione dell’avvenuto avvio del procedimento e dell’assenza di specifiche ragioni che ne impongano l’anticipata designazione. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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