Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per carta docente (TAR Lombardia n. 3114 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta l’inottemperanza al giudicato quando l’Amministrazione, ritualmente intimata, non contesti l’inadempimento dell’obbligo portato dal titolo esecutivo. Accertata l’inerzia, il Tribunale ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale nel termine fissato e nomina, per il caso di perdurante inosservanza, un commissario ad acta. La funzione commissariale può essere affidata a un dirigente già inserito nella struttura dell’ente debitore, senza che ciò comporti la liquidazione di alcun compenso in favore del commissario.

Il Fatto

Il ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 2542/2023, pubblicata l’11.07.2023, che accertava il suo diritto a ottenere la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, nell’importo di euro 500,00 annui, condannando l’Amministrazione a metterla a disposizione.

Nonostante la notifica del titolo, effettuata il 12.01.2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era rimasto inadempiente. Non essendovi stata impugnazione, la sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 28.08.2024, ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha quindi promosso ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha esaminato anzitutto il presupposto del rimedio, ossia l’inadempimento dell’obbligo discendente dal titolo esecutivo. La pretesa del ricorrente risultava adeguatamente documentata e l’Amministrazione, pur costituitasi in giudizio, non ha contestato il mancato adempimento.

Su questa base il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, condannando l’Amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Il termine è coerente con la necessità di assicurare un’esecuzione sollecita del giudicato formatosi su un credito di natura retributiva e formativa.

Il Tribunale ha poi disciplinato la fase successiva all’eventuale inerzia, nominando sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, o di un dirigente o funzionario delegato, con il compito di adottare gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti.

Di particolare interesse la precisazione relativa al trattamento economico: trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso in favore del commissario. La nomina mira a garantire effettività alla tutela senza gravare ulteriormente sul bilancio pubblico.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm. Il dispositivo dichiara l’inottemperanza del giudicato, ordina l’esecuzione nei termini fissati e nomina il commissario per il caso di perdurante inerzia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *