Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nel concorso pubblico (TAR Puglia n. 1050 del 08.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di conformarsi al giudicato e ordina l’esatta esecuzione del decisum. Quando il giudicato impone la riedizione dell’attività amministrativa, l’ordine di ottemperanza deve assicurare al ricorrente tutte le utilità professionali ed economiche che gli sarebbero spettate ove l’amministrazione avesse correttamente esercitato il potere. L’esecuzione integralmente satisfattiva dell’interesse pretensivo esclude la condanna al risarcimento del danno, in difetto di prova di un pregiudizio ulteriore e diverso. La penalità di cui all’art. 114, quarto comma, cod. proc. amm. non è dovuta in presenza di peculiarità della vicenda che ne escludono i presupposti. Il termine per l’adempimento e la nomina del commissario ad acta assicurano l’effettività della tutela.
Il Fatto
Il ricorrente aveva partecipato a una procedura concorsuale per un incarico di collaborazione con profilo di archeologo, esitata in una graduatoria nella quale risultava classificato al nono posto. Con una precedente pronuncia la Sezione aveva riconosciuto l’illegittima composizione della commissione, annullando gli atti e rimettendo all’amministrazione la eventuale riedizione dell’attività, e aveva accertato l’illegittimità del verbale nella parte in cui al candidato era stato negato il punteggio per un requisito posseduto, indicato nel curriculum con terminologia equivalente a quella impiegata per gli altri candidati.
Passata la sentenza in giudicato, il ricorrente diffidava la Soprintendenza a dare esecuzione, chiedendo la rinnovazione della procedura con commissione di diversa composizione e l’attribuzione del punteggio omesso. La diffida restava priva di riscontro, salvo il pagamento delle spese di lite. Il ricorrente adiva quindi il giudice dell’ottemperanza, chiedendo in via subordinata la liquidazione equitativa del danno e la condanna al pagamento di una somma per il ritardo nell’esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica la domanda come ricorso in ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., volto a ottenere l’esatto adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Accertato che non risulta l’adempimento integrale da parte della Soprintendenza, la domanda principale è accolta.
Quanto alla richiesta di quantificazione equitativa del danno, il Collegio ritiene che l’integrale esecuzione del decisum sia satisfattiva delle istanze dell’interessato. Manca peraltro la prova di un danno più articolato e diverso rispetto alla mancata soddisfazione dell’interesse pretensivo concretamente azionato.
Sulla domanda di condanna al pagamento di una somma per il ritardo nell’esecuzione, il Collegio esclude la sussistenza dei presupposti di legge. La decisione richiama le peculiarità del caso e l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 25 giugno 2014.
In accoglimento del ricorso, il Tribunale ordina alla Soprintendenza di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza del T.A.R. Puglia Bari, attribuendo al ricorrente tutte le utilità professionali ed economiche che gli sarebbero spettate ove avesse ricevuto il punteggio dovuto. Fissa il termine di sessanta giorni dalla notifica per l’adempimento.
Per il caso di persistente inadempienza, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega degli adempimenti esecutivi ad altro funzionario del suo ufficio, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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