Procura speciale generica e inammissibilità del ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 1507 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la procura alle liti deve essere speciale e indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità davanti alla quale il ricorso va proposto, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm.. La procura rilasciata su foglio separato e depositata in copia informatica unitamente a un ricorso nativo digitale non integra l’ipotesi della procura apposta in calce, perché non garantisce che il sottoscrittore abbia contezza dell’atto oggetto del potere rappresentativo, né l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso. La sua genericità determina l’inammissibilità del ricorso e il vizio non è sanabile ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., trattandosi di requisito da rinvenire al momento della proposizione. Per i ricorsi notificati dopo la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025 non è concedibile l’errore scusabile.

Il Fatto

La ricorrente, docente presso istituti scolastici, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione lavoro, con sentenza n. 4353 del 14.12.2023, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, per l’importo complessivo di € 3.000,00, con spese a carico della parte soccombente.

Passata in giudicato la sentenza, l’Amministrazione è rimasta inerte. La ricorrente ha allora proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’erogazione, la nomina di un Commissario ad acta e il pagamento di una penalità di mora. Nel costituirsi, il Ministero ha chiesto il rigetto. Alla camera di consiglio il Collegio ha rilevato d’ufficio l’eccezione di inammissibilità per genericità della procura alle liti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio osserva anzitutto che la mancata presenza del difensore della ricorrente alla camera di consiglio non impone l’adozione dell’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm.. L’avviso volto a provocare il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio non è necessario quando i procuratori non presenziano, perché in tal caso essi rinunciano tacitamente alla possibilità di controdedurre, in piena attuazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost..

Nel merito, la procura era stata rilasciata su un documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, con sottoscrizione autografa della parte e del difensore, e la sua copia informatica era stata notificata in allegato alla PEC unitamente al ricorso. Essa non indicava né il TAR adito, né gli estremi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiedeva l’esecuzione, né la parte resistente, né la data di rilascio.

Tale procura è assolutamente generica e inidonea. L’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. esige una procura speciale, con indicazione dell’oggetto, delle parti, dell’autorità e di ogni elemento utile all’individuazione della controversia. L’unica eccezione è la procura apposta in calce o a margine del ricorso, che si incorpora nell’atto per relazione fisica. L’eccezione non si estende per effetto dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, perché la congiunzione fisica tra documento informatico e analogico non garantisce la contezza del contenuto dell’atto da parte del sottoscrittore.

Il Collegio non condivide quindi l’indirizzo che assimila la copia digitalizzata della procura cartacea alla procura in calce, perché tale modalità non dimostra l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso. L’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025 ha stabilito che la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso, non alla notificazione o al deposito.

Quanto alla sanatoria, la giurisprudenza è ormai negativa: la procura speciale è requisito di ammissibilità da rinvenire al momento della proposizione, con esclusione del potere di rinnovazione. Neppure è concedibile l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., istituto di stretta interpretazione: la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato un indirizzo già esistente, al quale la parte avrebbe potuto aderire prudentemente. Il ricorso, notificato il 10.11.2025, è dunque inammissibile. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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