Annullati i DASPO urbani per minore: il divieto di stazionamento non è previsto dall’art. 10 d.l. n. 14/2017 (TAR Lombardia n. 3459 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di DASPO urbano, il provvedimento emesso ai sensi dell’art. 10, comma 2, seconda parte, d.l. n. 14/2017 può disporre esclusivamente il divieto di accesso alle aree sensibili indicate dall’art. 9, comma 1, cit. e non anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze, non previsto da tale disposizione (a differenza dell’art. 13-bis, comma 1, che lo ricomprende tramite il richiamo al comma 1-ter). La nozione di “pertinenze” richiamata dall’art. 9, comma 1, cit. deve essere interpretata restrittivamente, riferendosi ai soli luoghi o spazi tecnici posti al servizio delle infrastrutture di trasporto, con la conseguenza che l’interdizione di aree pubbliche distanti e prive di collegamento funzionale con i luoghi dei fatti è illegittima per violazione del principio di proporzionalità e per carenza di motivazione in punto di estensione. La notificazione del provvedimento a uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale è sufficiente, non costituendo requisito di validità ma strumento di conoscenza legale dell’atto per il minore. Le misure di prevenzione personale in esame non hanno natura sostanzialmente penale e non integrano la violazione del ne bis in idem di cui all’art. 4 Protocollo 7 CEDU.
Il Fatto
In occasione di una manifestazione di piazza tenutasi in data 22.9.2025, un minore veniva tratto in arresto e denunciato per i reati di resistenza, violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio, commessi all’interno della stazione ferroviaria e metropolitana. Il Questore adottava nei suoi confronti due provvedimenti: il DASPO urbano ex art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017, con divieto di accesso e stazionamento per dodici mesi in un’area vasta comprendente stazione, metropolitana e piazze limitrofe, e il DASPO anti-rissa ex art. 13-bis, comma 1, d.l. n. 14/2017, con divieto di accesso e stazionamento per due anni in un’area perimetrata contenente numerosi esercizi pubblici. I provvedimenti venivano notificati al solo padre del minore, quale esercente la responsabilità genitoriale. I genitori impugnavano entrambi i provvedimenti, deducendo sette motivi di ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente escluso la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti in relazione agli artt. 10, comma 4 e 13-bis, comma 3, d.l. n. 14/2017, osservando che le misure incidono sulla libertà di circolazione ex art. 16 Cost. e non sulla libertà personale ex art. 13 Cost., non essendo pertanto richiesta una riserva di giurisdizione.
Ha poi respinto il primo motivo, ritenendo sufficiente la notificazione a uno solo dei genitori, in quanto l’art. 316 cod. civ. attribuisce la titolarità della responsabilità genitoriale a entrambi i genitori e la notifica a uno di essi assicura la conoscenza legale dell’atto, funzionale alla decorrenza dell’efficacia e alla sua impugnabilità.
Quanto ai presupposti applicativi, il Collegio ha ritenuto infondate le censure relative all’art. 10, comma 2, seconda parte, d.l. n. 14/2017: la disposizione consente l’emissione della misura in presenza di una sola denuncia per i reati ivi indicati, essendo la denuncia il primo presupposto di legittimità e dovendosi la valutazione di pericolosità effettuare con giudizio prognostico che l’amministrazione ha adeguatamente motivato. Le misure non hanno natura sostanzialmente penale secondo i criteri Engel, escludendo ogni violazione del ne bis in idem convenzionale. Infondata è stata ritenuta anche la censura sulla omessa comunicazione di avvio del procedimento, giustificata da particolari esigenze di celerità, nonché quella sull’obbligo di valutazione preventiva delle esigenze di mobilità, salute e lavoro, che non costituiscono presupposto di validità dell’atto ma possono emergere successivamente.
Il sesto motivo è stato invece accolto: il DASPO anti-rissa del 26.9.2025 è illegittimo per violazione dell’art. 13-bis, comma 1, d.l. n. 14/2017, poiché la Questura ha inibito l’accesso a tutti gli esercizi commerciali ricadenti in un’area assai vasta, senza che tali luoghi avessero attinenza con quello in cui si erano verificati i fatti di reato. Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 20/2026, secondo cui condizione di legittimità è che il provvedimento inibisca l’ingresso ai soli locali collegati alla commissione delle condotte o alla presenza di persone associate al prevenuto, e ha ritenuto sproporzionato il divieto esteso a un’area eccessivamente ampia.
È stata infine accolta la censura sul DASPO urbano del 29.9.2025: se è legittimo il divieto di accesso alla stazione e alla metropolitana, luoghi in cui sono stati commessi i reati, è invece illegittima l’estensione alle piazze limitrofe, non qualificabili come “pertinenze” ex art. 9, comma 1, d.l. n. 14/2017, per la loro distanza e la mancanza di un collegamento funzionale. Il provvedimento è stato annullato anche nella parte in cui introduceva il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze, non previsto dall’art. 10, comma 2, seconda parte, cit., che impone una limitazione alla libertà di circolazione senza idonea copertura legislativa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.