Autonomia della valutazione ambientale tra progetti con opere di connessione comuni (TAR Liguria n. 289 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione unica per impianti alimentati da fonti rinnovabili, l’esito negativo del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo a un progetto di un diverso proponente, che contempli opere di connessione alla rete comuni e asservibili a più impianti, non determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza di autorizzazione riferita a un altro progetto, ove quest’ultimo abbia già ottenuto un positivo giudizio di compatibilità ambientale sull’intero progetto, comprensivo delle stesse opere di connessione. L’autonomia di ciascun progetto ai fini della valutazione ambientale può essere superata solo a fronte della dimostrazione, gravante sull’amministrazione procedente, che la causa ostativa risieda esclusivamente nella valutazione negativa delle opere di collegamento alla rete. In tale evenienza, l’amministrazione può, al più, disporre la sospensione del procedimento, sollecitando un’eventuale integrazione della valutazione ambientale, e non già dichiarare l’istanza improcedibile ai sensi dell’art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge n. 241/1990.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore delle energie rinnovabili, presentava alla Provincia di Savona un’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per la realizzazione di un impianto eolico da 27 MW, comprensivo delle opere di connessione alla rete elettrica nazionale, tra cui una stazione elettrica. La Regione Liguria concludeva positivamente la verifica di assoggettabilità a VIA, escludendo l’impatto ambientale con condizioni. Successivamente, il gestore della rete richiedeva modifiche al progetto della stazione elettrica, recepite dal proponente. Ciò nonostante, la Provincia, rilevato che il medesimo progetto di stazione era stato oggetto di una VIA negativa in un diverso procedimento autorizzativo relativo a un impianto di altro soggetto, dichiarava l’improcedibilità dell’istanza per carenza delle opere di connessione.
La Motivazione della Corte
Il TAR prende le mosse dal contenuto delle linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, le quali impongono che il progetto definitivo dell’iniziativa sia comprensivo delle opere per la connessione alla rete e che le stesse, ove asservibili a più impianti, siano rappresentate in ciascun progetto. Il collegio rileva che la stazione elettrica in questione era opera comune a più progetti eolici, tra cui quello della ricorrente e quello facente capo a un diverso soggetto, individuato come capofila.
La questione dirimente è se l’esito negativo della VIA statale sul progetto del capofila possa ostare al rilascio dell’autorizzazione unica per il diverso progetto della ricorrente. Il TAR risolve negativamente il quesito, affermando che la valutazione di impatto ambientale di ciascun progetto è indipendente da quella degli altri, pur in presenza di opere di connessione comuni. L’esito negativo di un procedimento non può, quindi, condizionare automaticamente la procedibilità di un’istanza relativa a un progetto già positivamente valutato sotto il profilo ambientale.
Il collegio precisa che tale autonomia può essere superata solo se l’amministrazione dimostri che la causa ostativa del progetto capofila consistesse proprio e soltanto nella valutazione ambientale negativa delle opere di collegamento alla rete. Nel caso di specie, tale dimostrazione non è fornita: la Regione aveva già rilasciato un provvedimento di non assoggettabilità a VIA sul progetto della ricorrente, che contemplava espressamente le opere di connessione e la stazione elettrica.
Il TAR conclude che la Provincia, anziché dichiarare l’improcedibilità, avrebbe potuto al più disporre la sospensione del procedimento, sollecitando un’eventuale integrazione della valutazione ambientale per recepire le modifiche richieste dal gestore di rete, in conformità al punto 14.12 delle linee guida. Il ricorso è accolto e il provvedimento impugnato annullato, con compensazione delle spese per la novità e complessità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.