Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per l’immissione in ruolo docenti (TAR Campania n. 3602 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che riconosce il diritto all’inserimento nella fase C del piano di assunzione ex legge n. 107/2015 ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, che è tenuta a far conseguire concretamente il bene della vita già riconosciuto dal giudice della cognizione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il ricorso per ottemperanza è ammissibile e va accolto con fissazione del termine per l’esecuzione. In caso di ulteriore inerzia si nomina un commissario ad acta e si applica la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali. Le spese successive al giudicato sono liquidate solo per le voci funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che riconosceva il diritto all’inserimento nella fase C del piano di assunzione ex legge n. 107/2015, con condanna dell’Amministrazione a emanare gli atti necessari per l’individuazione quale destinatario di una proposta di contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso A046 e al pagamento delle spese, con attribuzione al procuratore antistatario.
Il titolo, munito di formula esecutiva e notificato al Ministero, era passato in giudicato. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni, il difensore ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario e la penalità di mora. L’Amministrazione si è costituita solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti processuali. Il ricorso è ricevibile, perché depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. È altresì ammissibile, essendo ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, le statuizioni giudiziali non risultano ottemperate: non è stata data esecuzione materiale e amministrativa alla sentenza nella parte in cui riconosce il diritto all’inserimento nella fase C, né sono state pagate le spese già liquidate. Il Collegio ribadisce che il titolo esecutivo ha un immediato valore conformativo-ordinatorio e che l’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice della cognizione.
La domanda è quindi accolta con declaratoria dell’obbligo di esatta e integrale esecuzione nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con ogni provvedimento necessario. In caso di ulteriore inerzia è nominato commissario ad acta il Direttore del Dipartimento per l’amministrazione generale del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega e termine ulteriore di sessanta giorni, compenso liquidato in € 500,00 a carico dell’Amministrazione intimata.
Accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata negli interessi legali su quanto dovuto, con dies a quo dalla notificazione della sentenza e dies ad quem nell’adempimento spontaneo ovvero nell’insediamento del commissario. Quanto alle spese, il Collegio distingue: sono dovute solo quelle funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, mentre non lo sono quelle di precetto o relative a procedure esecutive non satisfattive, imputabili alla libera scelta del creditore. Il ricorso è accolto e le spese del giudizio liquidate in € 1.500,00, oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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