Improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse e ruolo del silenzio-diniego nella tutela avverso il silenzio (TAR Puglia n. 139 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta emanazione del provvedimento richiesto, successivamente alla proposizione del ricorso avverso il silenzio, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. La dichiarazione in tal senso della parte ricorrente, intervenuta prima dell’udienza di discussione, comporta la definizione in rito del giudizio, senza che residui alcun interesse alla decisione nel merito.
Il Fatto
La società ricorrente aveva avviato un procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque di falda trattate per l’attività di messa in sicurezza d’emergenza di un proprio impianto. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la società aveva proposto ricorso avverso il silenzio, chiedendo la condanna a provvedere, e successivamente aveva impugnato con motivi aggiunti i provvedimenti di diniego adottati dall’ente gestore del servizio idrico, nonché la nota regionale e la delibera di giunta regionale ivi richiamata.
Nel corso del giudizio, l’ente gestore rilasciava l’autorizzazione richiesta. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione, la società ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione della controversia, in ragione del sopravvenuto rilascio del titolo abilitativo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, a seguito del sopravvenuto rilascio dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura da parte dell’ente gestore, era venuto meno l’interesse della ricorrente alla definizione del giudizio. Tale evenienza, pacificamente dichiarata dalla stessa parte, integra gli estremi della sopravvenuta carenza d’interesse, causa di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.
La pronuncia si segnala per l’applicazione del principio consolidato secondo cui la definizione del procedimento amministrativo, ancorché tardiva, priva di consistenza attuale l’interesse alla decisione sulla legittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e dei conseguenti atti di diniego, quando la parte non ne deduce alcuna utilità residua.
Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili, senza esaminare il merito delle censure, e ha compensato le spese di lite in ragione della definizione in rito della controversia e della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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