Detenzione di stupefacenti e concorso in Guardia di finanza: esclusione automatica e diritto all’oblio (TAR Lazio n. 13342 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorsi per il reclutamento nella Guardia di finanza, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuario, occasionale o risalente, integra una causa di esclusione automatica ai sensi dell’art. 6, lett. i), d.lgs. n. 199/1995. Accertata la condotta tipizzata, l’Amministrazione è vincolata a disporre l’esclusione senza necessità di ulteriore motivazione. Il diritto all’oblio di cui all’art. 17 del Regolamento UE n. 2016/679 non impedisce l’utilizzo del dato relativo a un episodio di detenzione di stupefacenti quando il tempo trascorso sia inferiore al termine ordinario di conservazione dei dati di polizia previsto dall’art. 10, comma 3, lett. m), d.P.R. n. 15/2018.
Il Fatto
Un candidato al concorso pubblico per il reclutamento di 1175 allievi marescialli della Guardia di finanza, bandito nel 2022, veniva escluso perché non in possesso dei requisiti di moralità e condotta. L’Amministrazione aveva accertato che il candidato, nel 2019, era stato trovato in possesso di 0,3 grammi di marijuana e segnalato all’Ufficio territoriale del governo per violazione dell’art. 75 d.P.R. n. 309/1990.
Il ricorrente impugnava l’esclusione e la graduatoria finale, deducendo carenza di motivazione e di istruttoria, nonché la violazione dell’art. 10 d.P.R. n. 15/2018. Sosteneva che l’Amministrazione non avesse considerato la sua condotta complessivamente incensurabile e che il dato relativo all’episodio del 2019 non fosse più utilizzabile in applicazione del c.d. diritto all’oblio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso in quanto infondato, richiamando la consolidata giurisprudenza sul carattere di esclusione automatica della causa di cui all’art. 6, lett. i), d.lgs. n. 199/1995. La norma, recepita dal bando, ha tipizzato la fattispecie con formulazione chiara e inequivoca, sicché, una volta accertata la condotta, l’Amministrazione non ha facoltà di derogare al precetto normativo.
Nel caso di specie l’episodio del 2019 risultava incontestato e il procedimento prefettizio si era concluso con l’invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti. Il TAR ha quindi ritenuto che l’esclusione fosse frutto di un accertamento di tipo vincolato, che non necessitava di ulteriore motivazione, essendo la valutazione dell’Amministrazione già supportata da una specifica disamina del disvalore dell’episodio.
Quanto al diritto all’oblio, il Collegio ha osservato che il tempo trascorso tra l’episodio del 2019 e il provvedimento di esclusione del 2022 era di circa tre anni, palesemente inferiore al termine ventennale di conservazione dei dati relativi a controlli di polizia previsto dall’art. 10, comma 3, lett. m), d.P.R. n. 15/2018. La censura è stata pertanto respinta.
Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti.
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Nota della Redazione
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