Emersione dal lavoro irregolare: la buona fede prevale sulla falsità dei timbri (TAR Lombardia n. 1612 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione dal lavoro irregolare, l’amministrazione non può rigettare la domanda fondandosi sulla falsità dei timbri apposti sul passaporto dello straniero quando tale falsità non incide sull’identità del lavoratore né sui requisiti richiesti dalla legge, e quando l’istante ha denunciato di esserne stato vittima e ha prodotto un nuovo documento valido. La buona fede del richiedente non è irrilevante e impone un’istruttoria adeguata, non potendo il provvedimento fondarsi su norme e principi giurisprudenziali non pertinenti al caso concreto.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Milano aveva rigettato la sua domanda di emersione dal lavoro irregolare, deducendo vizi di motivazione e di procedura, con violazione dei principi di buona fede e delle garanzie partecipative di cui alla legge n. 241/1990.
Dopo la sospensione cautelare del provvedimento, disposta dal Tribunale ai fini di un riesame, la Prefettura ha confermato il rigetto rilevando che i timbri di estensione della validità apposti sul passaporto del ricorrente erano non autentici. Avverso tale atto il ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., che il ricorso introduttivo è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato il provvedimento originario sostituito dal nuovo atto di rigetto adottato dalla Prefettura.
Nel merito dei motivi aggiunti, il Tribunale ha ritenuto le censure fondate. Il provvedimento è viziato per difetto di istruttoria: l’amministrazione non ha considerato che il ricorrente aveva presentato denuncia querela alla Procura della Repubblica, rappresentando di essere stato vittima di una truffa, e che nel corso del procedimento aveva tempestivamente prodotto un nuovo passaporto in corso di validità.
La buona fede del ricorrente, osserva la sentenza, non può essere ritenuta irrilevante, non essendo stati addotti elementi che palesino il rilievo assunto dalla falsità contestata ai fini della dimostrazione dell’identità del lavoratore o dei requisiti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo di soggiorno.
Ne consegue che le norme e i principi giurisprudenziali richiamati nel provvedimento non possono ritenersi pertinenti al caso concreto. Il ricorso introduttivo è stato pertanto dichiarato improcedibile, mentre il ricorso per motivi aggiunti è stato accolto, con annullamento del provvedimento prefettizio. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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