Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta interno senza compenso (TAR Sicilia n. 3593 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella azione di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di esecuzione del giudicato, ordina il compimento delle attività dovute entro un termine perentorio e nomina, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta. La scelta può cadere su un dirigente della stessa amministrazione intimata, attingendo alle risorse interne, al fine di evitare nuovi esborsi suscettibili di danno erariale. In tal caso il commissario non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e dovendosi imputare l’inadempienza alla stessa amministrazione tenuta all’esecuzione. L’incarico costituisce obbligo cui il dipendente pubblico non può sottrarsi, salvo giustificato motivo sottoposto immediatamente al giudice. La previsione del meccanismo surrogatorio rende non necessaria la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, n. 1071/2024 dell’11.06.2024. Con quella pronuncia il giudice del lavoro aveva riconosciuto il diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e 2022/2023, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al versamento dell’importo nominale di € 2.000,00 mediante accredito sulla carta.
Il ricorrente ha chiesto ordinarsi all’amministrazione, anche a mezzo di commissario ad acta, il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma, senza dimostrare di avere dato esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza era passata in giudicato, come da attestazione del Tribunale di Patti del 16.07.2025, ed era stata notificata ai fini esecutivi in data 14 gennaio 2025. Dalla notificazione era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. n. 669/1996. L’amministrazione non aveva fornito la prova, a lei incombente, di avere ottemperato. Sussistevano pertanto i requisiti richiesti dagli artt. 112 ss. cod. proc. amm..
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione scolastica di eseguire il giudicato mediante il pagamento della somma dovuta entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato fin d’ora, per l’ipotesi di inerzia protratta, quale commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente in possesso della necessaria professionalità, per un ulteriore termine di sessanta giorni.
Il Collegio ha precisato che l’espletamento dell’incarico costituisce obbligo cui il dipendente pubblico non può sottrarsi, salvo giustificato motivo da sottoporre immediatamente al giudice, pena le sanzioni previste dalla legge. Ha inoltre escluso il diritto del commissario a qualsiasi compenso: la nomina di un dirigente dello stesso Ministero resistente comporta che l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, come affermato da TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 21 novembre 2025, n. 3315 e TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 14 novembre 2025, n. 3246; d’altro canto il Ministero avrebbe già dovuto provvedere all’adempimento.
Quanto alla domanda di condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale l’ha disattesa. La previsione del meccanismo surrogatorio alla scadenza del termine concesso all’amministrazione rende non necessaria la penalità di mora, essendo già previsto un meccanismo di rapida eliminazione dell’inerzia. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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