Benefici per calamità agricole: elenco dei territori tassativo e non estensibile (TAR Puglia n. 1438 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di benefici economici pubblici destinati a ristorare i danni da calamità atmosferiche, l’indicazione dei territori colpiti contenuta negli atti generali che li individuano è di stretta interpretazione e ha natura tassativa, non prestandosi a estensione analogica a territori limitrofi a quelli oggetto di segnalazione e accertamento istruttorio. La perimetrazione del territorio colpito costituisce al tempo stesso presupposto e limite dell’erogazione, in applicazione del principio di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e a tutela delle risorse della collettività. La nota con cui la Regione riscontri un’istanza trasmessale per conoscenza, riferendo l’assenza di segnalazioni e di sopralluoghi, integra atto non provvedimentale e di mera cortesia, privo di lesività e dunque non impugnabile, dovendo le doglianze rivolgersi all’eventuale diniego del comune competente. Gli atti generali di perimetrazione sono comunque immediatamente impugnabili, perché preclusivi dell’ammissione al beneficio.

Il Fatto

Il ricorrente, amministrato di sostegno, è titolare di un’impresa agricola con attività estesa in una contrada del comune di Castelnuovo della Daunia, che assume integralmente circondata dal territorio del comune di Torremaggiore. Chiede il riconoscimento dei benefici per le gelate del marzo e aprile 2020, lamentando che la propria area non sia stata censita tra quelle colpite.

Impugna la nota regionale di riscontro alla propria istanza, la delibera di Giunta che ha proposto al Ministero la declaratoria di eccezionalità e il decreto ministeriale che ha individuato i territori ammessi, nella parte in cui non ricomprendono la contrada. Assume l’equiparazione della stessa al territorio di Torremaggiore, nel quale è geograficamente inclusa, e propone domanda risarcitoria. La Regione eccepisce in rito e resiste nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in applicazione del principio della ragione più liquida, ritiene di non dover indagare la capacità processuale del ricorrente e la legittimazione del suo amministratore di sostegno, essendo il ricorso comunque infondato. La nota regionale impugnata, letta alla luce delle competenze delineate dalla L.R. n. 24/1990 e dal D.Lgs. n. 102/2004, si qualifica come mera comunicazione di cortesia. La Regione è titolare della sola attività istruttoria di accertamento dei territori interessati, mentre le domande sono istruite e definite dai comuni.

Difetta quindi la lesività dell’atto e l’interesse all’impugnazione: ogni doglianza deve rivolgersi all’eventuale provvedimento di diniego del comune competente. La stessa qualificazione esclude la fondatezza del motivo di incompetenza regionale, poiché una risposta di cortesia non è provvedimento e non richiede l’individuazione di una competenza; essa è inoltre sollecitata dal comportamento dell’istante, che non può dolersi del fatto proprio.

Nel merito, la mancata inclusione del comune nell’elenco vale certamente a escluderlo dall’ammissione, data la natura nominativa e puntuale dell’elenco contenuto nella delibera regionale e nel decreto ministeriale. Di tali atti si afferma l’immediata impugnabilità, pur trattandosi di atti generali, in quanto preclusivi dell’ammissione alla misura assistenziale.

Il beneficio è erogazione pubblica volta a ristorare gli agricoltori in caso di eventi eccezionali con perdita significativa dei prodotti. La perimetrazione del territorio colpito ne è presupposto e limite, in applicazione del principio di matrice costituzionale di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, per evitare l’uso non corretto delle risorse della collettività. Il legislatore ha regolato in modo puntuale il procedimento, attribuendo agli enti di prossimità, anche su sollecitazione dei privati, la possibilità di segnalare gli eventi.

Ne deriva il principio per cui i requisiti di accesso ai benefici pubblici sono di stretta interpretazione e non ammettono applicazione analogica o estensiva. Il ricorso è pertanto respinto nel merito e inammissibile in parte. La domanda risarcitoria segue la stessa sorte, anche perché il danno lamentato è imputabile in via preponderante alla mancata segnalazione da parte del ricorrente, che avrebbe potuto sollecitare l’ente comunale. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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