Ebbrezza alla guida preclude la cittadinanza per naturalizzazione (TAR Lazio n. 5379 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 integra una fattispecie a formazione progressiva, che si perfeziona solo con la prestazione del giuramento. Fino a tale momento, il Ministero dell’Interno conserva il potere di revocare la precedente valutazione positiva e di adottare un diniego, ove emergano elementi sopravvenuti di criticità. La condotta di guida in stato di ebbrezza, ancorché non contemplata tra le ipotesi ostative dell’art. 6, comma 1, legge n. 91/1992, può legittimamente fondare il rigetto della domanda, poiché costituisce indice della personalità del richiedente e della sua capacità di aderire ai valori fondamentali dell’ordinamento, in particolare al dovere di solidarietà sociale. La valutazione dell’Amministrazione è connotata da ampia discrezionalità e non richiede la sussistenza di una condanna definitiva, essendo sufficiente la contestazione di un fatto penalmente rilevante, purché sorretta da adeguata motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero regolarmente soggiornante, presentava istanza per la concessione della cittadinanza italiana per residenza. L’Amministrazione, dopo aver inizialmente adottato un decreto presidenziale di accoglimento, non notificato all’interessato, disponeva ulteriori accertamenti sulla permanenza dei requisiti. Emergeva a carico del richiedente la contestazione, risalente al 2022, di guida in stato di ebbrezza con incidente stradale, in ipotesi di recidiva, conclusasi con decreto penale di condanna del G.I.P. divenuto esecutivo nel 2023.

Il Ministero dell’Interno adottava quindi un provvedimento di rigetto, previa comunicazione del preavviso ai sensi dell’art. 10-bis, legge n. 241/1990. Il ricorrente impugnava il diniego, deducendo il difetto di motivazione, la mancata valutazione del proprio inserimento sociale e l’insussistenza di ipotesi ostative tassative. Il Tribunale respingeva l’istanza cautelare e la causa perveniva alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto rammentato che la cittadinanza per naturalizzazione configura una “fattispecie a formazione progressiva”, il cui atto conclusivo è rappresentato dal giuramento di fedeltà previsto dall’art. 10, legge n. 91/1992. Sino a quel momento, l’Amministrazione conserva il potere di riconsiderare la propria valutazione e di revocare la concessione già disposta, dovendo i requisiti permanere fino alla prestazione del giuramento (cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 18610 del 2020; Corte cost. n. 258/2017).

Quanto al merito, la Corte ha escluso che il diniego fosse privo di motivazione: il provvedimento impugnato indicava con chiarezza la condotta pregiudizievole — guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, aggravata dalla recidiva — e la valutava come elemento ostativo all’acquisto dello status, in ragione della sua gravità e della sua prossimità temporale al procedimento concessorio.

Il Collegio ha altresì superato l’eccezione fondata sull’assenza del fatto nelle ipotesi ostative dell’art. 6, comma 1, legge n. 91/1992, osservando che tale disposizione riguarda la cittadinanza per matrimonio, non quella per residenza. La valutazione dell’Amministrazione non è comunque vincolata a un catalogo tassativo di reati: essa consiste in un giudizio prognostico sull’utile inserimento del richiedente, nel quale il comportamento penalmente rilevante assume valore di indice sintomatico della personalità.

La Corte ha infine valorizzato l’evoluzione del disvalore sociale dei c.d. reati stradali, culminata con gli interventi della legge n. 94/2009, della legge n. 41/2016 (che ha introdotto l’art. 589-bis cod. pen.) e della legge n. 177/2024, a conferma della ragionevolezza del giudizio negativo formulato dall’Amministrazione. La stabile occupazione e l’integrazione sociale del richiedente sono state invece qualificate come condizioni meramente necessarie, ma non sufficienti, per aspirare alla cittadinanza, la cui concessione presuppone l’assenza di qualsiasi profilo di inaffidabilità circa l’adesione ai valori costituzionali. Il ricorso è stato pertanto dichiarato infondato e respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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