Correzione di errore materiale nella sentenza per erroneo inserimento di file (TAR Abruzzo n. 170 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile la correzione di errore materiale di una sentenza quando l’errore derivi dall’inserimento di un’argomentazione non pertinente, verosimilmente riferita ad altro giudizio, ovvero erroneamente inserita in luogo di quella propria per apparente errore nell’utilizzo dello strumento informatico, in relazione al mancato inserimento del file appropriato. Tale rimedio, previsto dall’art. 86, co. 1, cod. proc. amm., consente di eliminare dalla sentenza le parti estranee alla ratio decidendi e di sostituirle con la corretta motivazione, anche allorché l’errore sia emerso a seguito di istanza congiunta delle parti. La correzione non richiede la riapertura del giudizio, ma si limita a ripristinare la corrispondenza tra la decisione effettivamente assunta e il suo contenuto testuale.
Il Fatto
La parte ricorrente in un giudizio di ottemperanza aveva ottenuto una sentenza favorevole da parte del Tribunale amministrativo, che aveva accertato la mancata ottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito a una pronuncia del Giudice del Lavoro concernente la retribuzione professionale docente. Tuttavia, nella redazione della sentenza n. 495 del 2025 era stato erroneamente inserito il file relativo alle cause seriali riguardanti la cd. carta docente, materia del tutto estranea alla controversia.
Entrambe le parti, con istanza congiunta depositata in data 15 dicembre 2025, avevano chiesto la correzione dell’errore materiale. A sostegno dell’istanza, la parte ricorrente aveva rappresentato, in prossimità dell’udienza, di aver già ricevuto le somme dovute in esecuzione della sentenza del Tribunale del Lavoro, circostanza che avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’errore materiale, rilevando come la sentenza n. 495 del 2025 contenesse un’argomentazione riferita a una diversa tipologia di controversie — quelle relative alla carta docente — invece della motivazione propria del giudizio di ottemperanza riguardante le differenze retributive del personale docente. Tale circostanza rendeva evidente l’errore commesso nella redazione del provvedimento.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione — ordinanza n. 1492 del 2020 — secondo cui è ammissibile la correzione di errore materiale anche quando nella sentenza compaia un’argomentazione non pertinente, verosimilmente riferita ad altro giudizio o erroneamente inserita per errore nell’utilizzo dello strumento informatico, in relazione al mancato inserimento del file appropriato.
Accertata l’evidenza dell’errore, il Tribunale ha disposto la correzione della sentenza mediante la sostituzione della parte motiva e del dispositivo con il testo corretto, nel quale veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere — avendo la parte ricorrente già ricevuto le somme dovute — con compensazione delle spese in ragione della pronuncia in rito. Ha infine ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni di cui all’art. 86, co. 3, cod. proc. amm. e di comunicare la correzione alle autorità cui la sentenza era stata eventualmente inoltrata.
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Nota della Redazione
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