Ottemperanza al giudicato: commissario ad acta e termini per la proposta risarcitoria (TAR Lazio n. 610 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato amministrativo, la sentenza che abbia accertato l’illegittima occupazione dei terreni e imposto all’Amministrazione la formulazione di una proposta risarcitoria secondo criteri predeterminati costituisce titolo per l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., trattandosi di pronuncia esecutiva del giudice amministrativo rimasta ineseguita. Il giudice dell’ottemperanza ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine congruo e, per l’ipotesi di persistente inerzia, nomina fin d’ora il commissario ad acta ex art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm.. La nomina anticipata del commissario esclude, allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei danni ulteriori e delle penalità di mora, restando salva diversa valutazione in caso di mancata collaborazione del debitore.
Il Fatto
I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza alla sentenza con cui questa sezione, in accoglimento del loro ricorso, aveva accertato l’illegittimità dell’occupazione dei terreni di loro proprietà, effettuata dall’Amministrazione comunale in assenza di valido titolo espropriativo e oltre il termine fissato dal decreto di occupazione d’urgenza, accogliendo la domanda risarcitoria.
La pronuncia ottemperanda aveva stabilito che l’Amministrazione formulasse un’offerta risarcitoria e addivenisse a un accordo per la determinazione dell’indennizzo, calcolato sul valore venale dei terreni, con tasso di interesse annuo del 5% dal 30 marzo 2012 fino all’effettivo soddisfo. Passata la sentenza in giudicato, i ricorrenti hanno dedotto l’inerzia del Comune e domandato l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la condanna ai danni ulteriori e alle penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 1, cod. proc. amm. e l’ammissibilità del ricorso, avuto riguardo all’esecutività della pronuncia ottemperanda, non gravata dal Comune.
Nessun dubbio è stato nutrito sulla ricomprensione della sentenza esecutiva del giudice amministrativo fra i provvedimenti le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.. Si tratta, ha precisato il Tribunale, di ricorso di ottemperanza per la determinazione e liquidazione in via giudiziale della somma dovuta ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., il quale consente di chiedere la determinazione della somma quando le parti non giungano ad accordo.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Comune non ha provveduto all’adempimento imposto dalla sentenza passata in giudicato. Il Tribunale ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedere, entro 60 giorni dalla comunicazione o notifica, alla proposta di pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per mancato godimento del bene a cagione dell’occupazione illegittima, applicando i criteri indicati nella sentenza ottemperanda.
In conformità alle richieste dei ricorrenti, il Collegio ha nominato fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, un commissario ad acta, con compenso a carico del Comune, liquidato in via anticipata, salvo conguaglio. Il commissario dovrà attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Sono state respinte le ulteriori richieste di condanna ai danni ulteriori e alle penalità di mora. Il Collegio, considerata la nomina contestuale del commissario proprio per fronteggiare il perdurante inadempimento, non ha ravvisato allo stato i presupposti per tali somme, restando salva diversa valutazione in caso di mancata collaborazione del debitore all’attività del commissario. Le spese processuali, seguendo la soccombenza, sono state poste a carico del Comune.
Nota della Redazione
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