Ritiro cautelare delle armi e sindacato sulla affidabilità del soggetto (TAR Lazio n. 757 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Questore vieta la detenzione di armi non presuppone un giudizio di pericolosità sociale, ma un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abusi. Il divieto può fondarsi anche su situazioni non sfociate in condanne penali o in misure di pubblica sicurezza, ma genericamente non ascrivibili a buona condotta. Costituiscono ragioni idonee le situazioni di conflittualità in ambito familiare o di vicinato, poiché il possesso delle armi potrebbe agevolare gravi e imprevedibili comportamenti. Il sindacato del giudice amministrativo si arresta alla verifica di non irragionevolezza della valutazione compiuta dal Questore.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile e detentore di sette fucili da caccia, ha impugnato il verbale con cui la Questura di Latina aveva disposto il ritiro cautelare delle armi e del relativo libretto, con custodia presso il medesimo ufficio. Il provvedimento trovava origine in una lite tra il ricorrente e un’altra persona, verificatasi il giorno precedente all’adozione dell’atto.
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 39, comma 2, r.d. n. 773 del 1931, contestando la sussistenza dei presupposti della misura ed eccependo difetto di istruttoria e di motivazione, oltre a travisamento dei fatti. L’istanza cautelare era stata respinta. La Questura si è costituita depositando, su ordinanza istruttoria, la documentazione relativa all’episodio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama il principio espresso dal Cons. Stato, Sez. III, n. 3213 del 2025: alla base del provvedimento di divieto di detenere armi non vi è un giudizio di pericolosità sociale, bensì una valutazione prognostica circa l’affidabilità del soggetto e l’assenza di rischio di abusi. Il divieto può quindi fondarsi su situazioni che non hanno dato luogo a condanne o a misure di pubblica sicurezza, ma che non risultano riconducibili a buona condotta. Le situazioni di conflittualità familiare o di vicinato sono ragioni idonee, perché il possesso delle armi può agevolare comportamenti gravi e imprevedibili.
Su questa base il Collegio ritiene la valutazione del Questore non irragionevole, dovendo il sindacato giurisdizionale fermarsi a tale soglia, a pena di sconfinamento dai propri poteri. La documentazione versata dall’Amministrazione — verbali di sommarie informazioni assunte nell’immediatezza da diversi passanti tramite i Carabinieri intervenuti e verbali di pronto soccorso — attesta in modo univoco azioni violente del ricorrente contro l’altra persona.
Il Tribunale sottolinea la condizione di minorata difesa della persona aggredita, per caratteristiche personali e circostanze concrete: alle rilevazioni dirette delle Forze dell’ordine questa si presentava sanguinante e decisa a non restare oltre in compagnia del ricorrente. Emerge inoltre l’assai probabile frequentazione futura dei due protagonisti per ragioni di necessità, circostanza che accresce il rischio di reiterazione.
Il Collegio valorizza anche le dichiarazioni della persona aggredita: pur volte a minimizzare l’accaduto, esse ascrivono il comportamento violento a un turbamento emotivo legato a condizioni di salute. Tale spiegazione, osserva il Tribunale, ben potrebbe indurre l’Autorità di P.S., chiamata a valutare in tempi brevi, a ritenere il soggetto incline a non esercitare, pur sotto comprensibile turbamento, un livello sufficiente di autocontrollo. A ciò si aggiunge il diniego di rinnovo del porto di fucile per tiro a volo, emesso nel 2018 per pregiudizi penali a carico del ricorrente.
Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 1.500,00. Il Tribunale dispone l’oscuramento delle generalità di tutte le persone fisiche e l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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