Ottemperanza al giudicato amministrativo e commissario ad acta nel silenzio del Comune (TAR Lazio n. 755 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato amministrativo è ammissibile quando la sentenza del giudice amministrativo sia passata in giudicato e le sue statuizioni restino ineseguite, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. a), cod. proc. amm. L’inerzia dell’amministrazione intimata, non costituitasi in giudizio e non in grado di dimostrare alcun principio di esecuzione, giustifica l’accoglimento del ricorso e l’ordine di integrale esecuzione della pronuncia ottemperanda. Il giudice amministrativo può nominare fin d’ora il commissario ad acta per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato. La prolungata condotta inerte dell’ente legittima la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per gli accertamenti di competenza.
Il Fatto
La società ricorrente ha agito per l’ottemperanza di una precedente sentenza della stessa Sezione, passata in giudicato e ritualmente notificata. Con quella pronuncia il Tribunale aveva annullato il provvedimento comunale nella parte in cui non era stato concesso l’accesso alla documentazione richiesta e aveva dichiarato l’obbligo dell’ente di consentire visione ed estrazione di copia, oltre alla condanna alle spese di lite.
La ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione della pronuncia, sia nella parte relativa alla pretesa ostensiva sia in quella concernente la condanna alle spese. Il Comune, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio. All’udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 1, cod. proc. amm., ritenendo il ricorso ammissibile quanto ai presupposti dell’azione di ottemperanza. Il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda è stato accertato mediante puntuale attestazione degli uffici competenti.
Nessun dubbio residua, per il Collegio, sulla ricomprensione della sentenza del giudice amministrativo fra i provvedimenti le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. a), cod. proc. amm..
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. A fronte delle puntuali e circostanziate allegazioni della ricorrente sul comportamento inerte dell’ente, il Comune non ha addotto alcun elemento idoneo a dimostrare finanche un principio di esecuzione della pronuncia. Il Collegio ha quindi ordinato di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza, mettendo a disposizione la documentazione indicata al paragrafo 13 della motivazione e corrispondendo gli importi liquidati a titolo di spese legali.
Il termine assegnato all’ente è di quarantacinque giorni dalla notifica o comunicazione della decisione. Per il caso di inottemperanza perdurante, il Tribunale ha nominato fin d’ora un commissario ad acta, con compenso a carico del Comune, chiamato ad attivarsi su istanza della ricorrente e a provvedere nell’ulteriore termine di quarantacinque giorni.
Infine, in considerazione della prolungata condotta inerte dell’ente, il Collegio ha disposto la trasmissione della pronuncia e del fascicolo alla Corte dei Conti — Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio — per gli accertamenti di competenza. Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo.
Nota della Redazione
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