Ottemperanza al giudicato con commissario ad acta per docenti precari (TAR Sicilia n. 1119 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso proposto per l’esecuzione di una sentenza civile di condanna è ammissibile quando risultano accertati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica del titolo stesso, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il commissario ad acta nominato in via sostitutiva non ha diritto ad alcun compenso, quando sia individuato in un dirigente della stessa amministrazione resistente: il munus è intrinsecamente obbligatorio e rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta nella misura degli interessi legali sulle somme, dal giorno della comunicazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo.
Il Fatto
La ricorrente, docente con rapporti a tempo determinato intercorsi con l’amministrazione scolastica, aveva ottenuto dal Tribunale di Palermo una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della carta docente e della retribuzione professionale docente di cui all’art. 7 C.C.N.L. 15.03.2001. Il titolo, pubblicato il 10.01.2025, era passato in giudicato come da attestazione del 23 agosto 2025.
Non avendo l’amministrazione provveduto al pagamento, la ricorrente ha notificato il titolo al Ministero in data 13 gennaio 2025 e, decorso inutilmente il termine di legge, ha adito il TAR Sicilia con ricorso notificato e depositato il 9 dicembre 2025, chiedendo l’ottemperanza al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata e all’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo a mezzo PEC. Il ricorso è stato pertanto accolto, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione.
Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, disponendo che, in caso di perdurante inadempimento, provveda in via sostitutiva, su sollecitazione della parte interessata, il Responsabile pro tempore della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario munito di adeguata competenza.
Sul punto, la sentenza esclude espressamente il diritto del commissario ad acta ad alcun compenso. Il Collegio richiama la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e ne afferma l’applicabilità per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, richiamando al riguardo plurimi precedenti del giudice amministrativo. Il munus di ausiliario del giudice è qualificato come intrinsecamente obbligatorio e, quando affidato a un dirigente della stessa amministrazione resistente, rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
La sentenza detta inoltre le modalità operative del deposito degli atti da parte del commissario, da effettuarsi esclusivamente tramite la procedura PAT con il modulo dedicato. Quanto alla penalità di mora, essa è riconosciuta nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, alla scadenza del termine concesso all’amministrazione.
È stata invece disattesa la domanda di rivalutazione monetaria. Il Collegio osserva che nulla dispone sul punto la sentenza azionata e che, secondo la giurisprudenza amministrativa richiamata, le somme dovute al pubblico dipendente per il periodo successivo al 31 dicembre 1994 vanno incrementate dei soli interessi legali, stante il divieto di cumulo introdotto dall’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, potendosi riconoscere la rivalutazione solo se superiore agli interessi e con esclusione di questi ultimi, ipotesi non documentata. Le spese di lite sono state liquidate secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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