Giudizio di ottemperanza: ordine di esecuzione e riserva di commissario ad acta (TAR Puglia n. 584 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’accertamento dell’inadempimento dell’Amministrazione rispetto a un giudicato comporta l’ordine di dare integrale esecuzione alla sentenza entro un termine assegnato. La nomina del commissario ad acta può essere riservata all’eventualità di un inadempimento successivo alla scadenza del termine, tenuto conto del comportamento esecutivo tenuto dall’Amministrazione in casi analoghi. La circostanza che il ritardo nell’esecuzione sia dovuto a mere carenze di organico dell’Amministrazione stessa esclude l’accoglimento dell’istanza di fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trani – Sezione Lavoro, con la quale l’Amministrazione era stata condannata a corrispondere determinate somme. Il giudicato era stato attestato dal funzionario giudiziario, ma l’Amministrazione non aveva provveduto all’integrale adempimento delle obbligazioni scaturite dal titolo.

La ricorrente ha quindi chiesto al TAR di ordinare l’esecuzione, di nominare un commissario ad acta e di fissare una somma di denaro dovuta per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso in ottemperanza fondato, non risultando agli atti l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale. A fronte del persistente inadempimento, il TAR ha ordinato all’Amministrazione di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza.

Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta, il Tribunale l’ha riservata all’eventualità che, dopo il termine assegnato, l’inadempimento si protragga. Tale decisione è motivata dal comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato da mere carenze di organico dell’Amministrazione.

La circostanza che l’inadempienza sia ascrivibile a carenze organizzative interne ha costituito la ragione per cui il Collegio ha escluso l’accoglimento dell’istanza di fissazione della somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Secondo il tribunale, tale carenza non integra gli estremi per l’adozione della misura coercitiva richiesta.

Le spese di lite hanno seguito la soccombenza e sono state liquidate in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario. Il Collegio ha infine disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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