Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta dirigente senza compenso (TAR Sicilia n. 1117 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere nel termine fissato e nomina, in caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta. L’incarico può essere affidato a un dirigente della stessa amministrazione resistente, senza compenso, posto che l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell’ente di appartenenza.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal giudice del lavoro una condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma di denaro mediante l’emissione di buoni elettronici di spesa di pari valore nominale. Il titolo era divenuto definitivo, come attestato in atti.

Non avendo l’amministrazione adempiuto, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato del titolo e all’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo all’amministrazione. Ha quindi accolto il ricorso, ordinando all’amministrazione di provvedere al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Per il caso di perdurante inerzia, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito di adeguata competenza, fissando l’ulteriore termine di sessanta giorni, su sollecitazione della parte interessata.

Il Collegio ha escluso qualsiasi compenso per l’attività del commissario. La scelta si fonda sull’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della stessa legge, ma estensibile alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il Tribunale ha richiamato in proposito una pluralità di precedenti conformi, tra cui T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025 e T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025.

Il Collegio ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né compresso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015. Ha infine regolato le modalità di deposito degli atti del commissario attraverso la procedura telematica PAT.

Le spese di lite sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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