Revisione prezzi appalto: clausola capitolaria senza automatismo e sindacato discrezionale (TAR Calabria n. 1128 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di revisione dei prezzi nei contratti pubblici ad esecuzione continuata, la clausola di revisione che richiama l’indice ISTAT non introduce un adeguamento automatico del corrispettivo, ma individua un criterio oggettivo da valutare nell’istruttoria demandata alla stazione appaltante. L’art. 115 D. Lgs. n. 163/2006, ratione temporis applicabile, impone l’istruttoria e l’adozione del provvedimento, non il diritto all’aggiornamento automatico del prezzo. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussiste quando la clausola rimette all’amministrazione una discrezionalità sulla debenza o sul quantum della revisione. L’apprezzamento dell’ente è sindacabile solo per illogicità manifesta.

Il Fatto

La ricorrente, affidataria di un appalto di igiene urbana, agisce per l’annullamento del provvedimento con cui il Comune ha respinto la richiesta di revisione del canone. La società sostiene di aver sempre svolto il servizio con continuità, impiegando mezzi e personale ulteriori rispetto al capitolato.

Con istanza del 29.05.2024, richiamando il contratto e l’art. 106 D. Lgs. n. 50/2016, chiede il riconoscimento dei maggiori costi e la revisione prevista dal capitolato a decorrere dall’1.08.2022, oltre alla condanna dell’ente al pagamento. Il Comune nega sulla base del mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e della mancata efficiente organizzazione del servizio. La ricorrente deduce violazione dell’art. 106 D. Lgs. n. 163/2006, del capitolato speciale e difetto di motivazione. L’amministrazione eccepisce il difetto di giurisdizione. La tutela cautelare è respinta per carenza di periculum in mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. L’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. va letto alla luce del principio secondo cui la giurisdizione esclusiva sussiste solo dove la pubblica amministrazione mantenga una posizione di supremazia e sia ravvisabile la spendita, almeno indiretta, di potere pubblicistico. Nella specie il Comune ha operato una valutazione discrezionale con margini apprezzabili, non essendo vincolato a parametri predeterminati.

Nel merito, il Collegio richiama l’art. 115 D. Lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis, che impone una clausola di revisione periodica e la relativa istruttoria. La revisione adegua il corrispettivo all’andamento generale dei prezzi, per salvaguardare l’equilibrio economico delle prestazioni e tutelare la stazione appaltante da lievitazioni incontrollate dei costi.

L’obbligo di operare la revisione non comporta però il diritto all’automatico aggiornamento del corrispettivo. Esso impone soltanto che l’amministrazione svolga gli adempimenti istruttori normativamente previsti e adotti il provvedimento che riconosce o meno il compenso revisionale. Il privato contraente può avvalersi dei rimedi tipici di tutela dell’interesse legittimo.

La clausola capitolare richiamata, applicabile a tutti i corrispettivi dal terzo anno in base all’indice ISTAT, non prevede alcun meccanismo automatico di adeguamento. L’indice è criterio oggettivo da considerare in sede di istruttoria della istanza di revisione. La giurisprudenza amministrativa esclude che la revisione miri ad azzerare il rischio di impresa, segnando l’indice la soglia massima, salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall’impresa.

Nel caso concreto, a fronte delle allegazioni sulla variazione dei costi dei prodotti petroliferi e dei materiali plastici, l’amministrazione ha ritenuto, con valutazione discrezionale non illogica, che il mutamento delle condizioni di mercato fosse prevedibile, in quanto sottoposto a ordinarie oscillazioni. La domanda di annullamento è dunque rigettata, mentre la domanda di condanna è dichiarata improcedibile per espressa rinuncia. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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