Diniego cittadinanza per condanne del familiare convivente: illegittimo senza nesso con l’istante (TAR Lazio n. 11302 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 costituisce atto di alta amministrazione, connotato da ampia discrezionalità e condizionato all’esistenza di uno status illaesae dignitatis del richiedente. La valutazione dell’amministrazione può legittimamente tenere conto dei precedenti penali dei componenti del nucleo familiare convivente solo quando si tratti di reati caratterizzati da “regia familiare”, dalla fruizione familiare dei proventi o dalla piena condivisione di schemi devianti da parte dell’istante. È invece illegittimo, per difetto di motivazione, il diniego fondato su un ragionamento presuntivo che non espliciti il nesso eziologico tra la condotta penalmente rilevante del familiare e la personalità del richiedente, atteso il principio del carattere personale della responsabilità penale di cui all’art. 27 Cost.
Il Fatto
Una cittadina straniera, residente e lavoratrice in Italia da lungo tempo, presentava nel 2018 istanza per la concessione della cittadinanza italiana. Il Ministero dell’Interno, con decreto del 28 luglio 2022, respingeva la domanda ritenendo sussistenti indici di inaffidabilità della richiedente e del suo nucleo familiare, desumibili dalle condanne penali riportate dal cognato convivente e da presunti carichi penali a carico della stessa istante.
La ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo di non aver mai commesso i reati contestati – attribuibili, in realtà, al coniuge – e lamentando il difetto di motivazione in ordine al collegamento logico tra i precedenti del cognato e la propria posizione soggettiva, oltre alla sua piena integrazione sociale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamata la consolidata giurisprudenza in tema di discrezionalità dell’amministrazione nella concessione della cittadinanza, ha osservato che nel caso di specie l’istante è risultata del tutto incensurata, come emerso dal rapporto della Questura versato in atti dallo stesso Ministero, nel quale si legge testualmente “Da controllo SDI a carico della richiedente NULLA emerge”.
Il provvedimento impugnato ha invece erroneamente incentrato le ragioni del diniego anche su ipotetiche condotte penalmente rilevanti della ricorrente, oltre che su quelle ascrivibili al cognato convivente. Quanto a queste ultime, il ragionamento presuntivo sviluppato dall’amministrazione è stato ritenuto illegittimo, poiché non è stato esplicitato il nesso eziologico che legherebbe la condotta criminosa del familiare alla personalità dell’istante.
Il Tribunale ha richiamato il principio, già affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui i reati dei congiunti possono rilevare solo laddove presentino una “regia familiare” ovvero siano connotati dalla fruizione familiare dei proventi o denotino la piena condivisione di schemi devianti, tale da disvelare la scarsa integrazione dell’intera famiglia.
Nel caso esaminato, le condanne del cognato per reati comuni – lesioni, ingiuria e numerose denunce per danneggiamento, furto e truffa – sono state recepite acriticamente dal Ministero nella loro mera storicità, senza alcuna specificazione sulla loro rilevanza familiare o sulle circostanze del fatto, così incorrendo nel vizio di difetto di motivazione.
Il ricorso è stato accolto, con annullamento del decreto impugnato e obbligo per il Ministero di rivalutare l’istanza entro sessanta giorni, senza vincolo di contenuto ma nel rispetto del dictum giudiziale. Spese compensate per la natura dei contrapposti interessi.
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Nota della Redazione
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