Decreto ingiuntivo non opposto esecutivo ex art. 647 c.p.c. e ottemperanza (TAR Calabria n. 687 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato e ha valore di cosa giudicata anche ai fini del ricorso per ottemperanza. Condizione essenziale perché acquisti tale valore è che il giudice ordinario, anche su istanza verbale del ricorrente, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., con attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio, di cui l’interessato deve fornire idonea documentazione. Formato il giudicato, l’entità del credito è incontestabile e l’amministrazione che non provi l’avvenuto pagamento resta inadempiente, poiché l’onere della prova dell’adempimento grava sul debitore. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, costituisce condizione dell’azione esecutiva, non limite alla tutela.

Il Fatto

La società ricorrente agisce in ottemperanza per l’esecuzione del decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Reggio Calabria ha intimato al Comune di Reggio Calabria il pagamento di una somma per forniture, degli interessi e delle spese della procedura di ingiunzione. Il decreto, pubblicato l’11 dicembre 2023 e non opposto, è stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. con provvedimento del 25 marzo 2024.

Il titolo e il decreto di esecutorietà sono stati notificati al Comune il 28 marzo 2024, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, l’ente non ha dato spontanea esecuzione. Il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto la natura del titolo. Il decreto ingiuntivo non opposto è impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi dell’art. 656 c.p.c. e, pertanto, ha valore di cosa giudicata, come già affermato dal Cons. Stato, sez. III, n. 2894 del 2014 e dalla Cass., sez. III, n. 2083 del 2002. Tale efficacia opera anche nel giudizio di ottemperanza.

Il Tribunale precisa però la condizione di tale efficacia. Il giudicato si forma solo quando il giudice ordinario dichiari il decreto esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., dopo aver controllato la notificazione. Si tratta di attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio, distinta da quella del cancelliere ex art. 124 disp. att. c.p.c., secondo la lettura di Cass. civ., sez. I, n. 21583 del 2018. L’interessato deve fornire idonea documentazione di tale dichiarazione.

Nel caso concreto la prova è stata offerta: il titolo risulta passato in giudicato e ritualmente rinotificato al Comune unitamente al decreto di esecutorietà il 28 marzo 2024. Il Collegio dà atto che è ampiamente decorso anche il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La formazione del giudicato rende incontestabile l’entità dei crediti. Il contegno inerte dell’amministrazione non offre alcun elemento sull’eventuale adempimento e permane l’inadempimento, poiché l’onere della prova dell’avvenuto pagamento grava sul debitore, secondo Cass. Sez. Un. n. 13533 del 2001.

Il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina al Comune di adottare i provvedimenti necessari all’esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia e nomina, per l’ulteriore inadempienza, Commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega, incaricato di allocare la somma in bilancio, procedere alle fasi di impegno, liquidazione e pagamento e rimborsare le spese, precisandosi che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Le spese di lite seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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