Ottemperanza al giudicato nel rito speciale e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 2419 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accolto quando risultano integrati i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., ossia la mancata impugnazione del titolo giudiziale, attestata da certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine fissato in sentenza. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito in ottemperanza per conseguire l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero resistente a mettere a disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, l’importo complessivo di € 2000 per quattro anni scolastici.
La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria. L’Amministrazione è rimasta inadempiente. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di mancata esecuzione del giudicato, la fissazione del termine per ottemperare, la nomina del commissario ad acta, la liquidazione della penalità di mora e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione del titolo, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il ricorso è stato pertanto accolto.
Il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Quanto ai poteri dell’ausiliario, il Collegio ha precisato che il munus di commissario ad acta è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso è liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con i richiami all’art. 55 per l’utilizzo del mezzo proprio e all’art. 56 per le ulteriori spese, oltre all’art. 8 della legge n. 417/1978. La parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con decorrenza dall’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione. Il commissario deve depositare gli atti tramite la procedura PAT, utilizzando il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.
Il Tribunale ha inoltre disposto la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso. Ha nominato commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione generale ministeriale, per il caso di ulteriore inottemperanza, e ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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