Ottemperanza per giudicati del giudice del lavoro sulle spese e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3781 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, la domanda di esecuzione di sentenze del giudice del lavoro, passate in giudicato e notificate all’Amministrazione, è accolta allorché sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito con modificazioni in l. n. 30 del 1997. Il giudice amministrativo, in caso di persistente inottemperanza, può nominare sin da subito un commissario ad acta, individuato nella figura del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato competente, il quale è legittimato a fare ricorso anche all’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, del medesimo decreto legge, senza che per tale attività sia dovuto alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Il Fatto
Il ricorrente, agendo in proprio, ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia ai sensi degli articoli 112 e seguenti del c.p.a., al fine di ottenere l’esecuzione di tre sentenze del Tribunale di Busto Arsizio, tutte passate in giudicato per mancata impugnazione. I giudicati avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di spese legali, con distrazione a favore del ricorrente, per un importo complessivo di € 1.700,00 oltre accessori.
Le predette sentenze erano state notificate all’Amministrazione nel mese di aprile 2025. Tuttavia, nonostante la notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni, il Ministero non aveva provveduto ad alcun adempimento. Il ricorrente ha quindi chiesto al TAR di condannare l’Amministrazione a dare esecuzione ai giudicati e, per il caso di persistente inottemperanza, di nominare un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato la ritualità della notifica delle sentenze del giudice del lavoro, avvenuta in data 18 aprile 2025, e la loro irrevocabilità, comprovata dalle attestazioni di passaggio in giudicato rilasciate dalla Cancelleria. Ha altresì verificato che il ricorso per l’ottemperanza era stato notificato il 22 aprile 2026, oltre il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Ne è conseguita l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, con conseguente fondatezza della domanda.
La pronuncia ha quindi disposto l’obbligo per il Ministero di dare completa esecuzione alle sentenze, limitatamente alle statuizioni sulle spese di lite, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore.
Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Collegio ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con il compito di porre in essere, su semplice richiesta della parte interessata, ogni atto necessario all’esecuzione della sentenza nel termine di 60 giorni.
Sul punto, la sentenza ha precisato che il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso per superare eventuali difficoltà di capienza dei fondi. Inoltre, non è stata disposta alcuna liquidazione di compenso in favore del commissario, in virtù della sua qualità di dipendente pubblico già inserito nell’organizzazione dell’Amministrazione debitrice.
L’accoglimento del ricorso ha comportato la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 400,00 oltre accessori, tenuto conto della natura seriale della questione e dell’esclusivo oggetto relativo alle sole statuizioni sulle spese.
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Nota della Redazione
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