Sostituzione del verificatore e modifica dell’oggetto della verificazione (TAR Abruzzo n. 396 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di verificazione, il giudice amministrativo può disporre la sostituzione del verificatore, qualora intercorrano rapporti contrattuali tra l’Amministrazione di appartenenza dello stesso e la parte ricorrente. L’oggetto della verificazione può essere modificato, su istanza della parte controinteressata, con esclusione della progettazione esecutiva, in quanto attinente alla fase di esecuzione dell’appalto e non già alla fase di aggiudicazione. La designazione del nuovo verificatore è affidata al Rettore dell’Università, il quale deve individuare un Professore competente nella materia oggetto dell’appalto.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato l’atto di aggiudicazione di una gara per l’affidamento di un appalto integrato di progettazione ed esecuzione di interventi di messa in sicurezza di strade provinciali, chiedendo la sospensione dell’efficacia dell’atto, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, nonché il risarcimento del danno per equivalente. Si sono costituite in giudizio la Provincia di Pescara e le società controinteressate, una delle quali ha proposto anche ricorso incidentale.
Nel corso del giudizio, era stata disposta una verificazione, come risulta dalla precedente ordinanza n. 270 del 2026. Successivamente, il Responsabile pro tempore del Servizio Genio Civile di Pescara, che fungeva da verificatore, ha richiesto la propria sostituzione, segnalando l’esistenza di rapporti contrattuali tra la predetta Amministrazione e la parte ricorrente. La parte controinteressata ha, altresì, domandato la modifica dell’oggetto della verificazione, limitatamente alla parte concernente la progettazione esecutiva.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha aderito alle istanze di sostituzione del verificatore e di modifica dell’oggetto della verificazione, ritenendole fondate. In particolare, la richiesta di sostituzione è motivata dalla situazione di potenziale conflitto di interessi, derivante dai rapporti contrattuali intercorrenti tra l’Amministrazione del Genio Civile e la parte ricorrente.
Quanto alla modifica dell’oggetto, il Collegio ha condiviso l’osservazione della controinteressata, secondo cui la progettazione esecutiva afferisce alla successiva fase di esecuzione dell’appalto e non incide sulla legittimità della procedura di aggiudicazione. Pertanto, la verificazione deve essere limitata al raffronto tra le offerte presentate e il progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara, con riferimento alla sola progettazione definitiva.
In sostituzione del precedente verificatore, il Tribunale ha individuato un Professore competente nella materia oggetto dell’appalto, designato dal Rettore dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti e Pescara. Al nuovo verificatore è stato conferito il compito di verificare se, in quali punti e in che misura le offerte delle due parti differiscano dal progetto di fattibilità tecnico-economica, mettendo a raffronto le singole parti delle offerte con le pertinenti previsioni della lex specialis di gara.
L’ordinanza ha inoltre differito l’udienza di trattazione, fissando l’udienza pubblica per la prosecuzione del giudizio.
Nota della Redazione
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