Sindacato del giudice amministrativo sui quesiti di concorso limitato ai soli errori manifesti (TAR Lazio n. 12037 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La selezione e l’individuazione dei quesiti nelle procedure concorsuali, inclusa quella per l’ammissione al corso intensivo per dirigenti scolastici, costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione. Tale attività è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di errori manifesti, illogicità o incongruenze oggettive. La mera circostanza che una risposta non corretta possa apparire plausibile non rende illegittimo il quesito, poiché la funzione dei distrattori è proprio quella di testare la solidità della preparazione del candidato. Il giudice non può sostituire il proprio giudizio tecnico a quello della commissione, né differenziare l’intensità del sindacato a seconda che la prova verta su materie giuridiche o non giuridiche. L’eventuale annullamento di singoli quesiti ha natura meramente caducatoria e non può produrre effetti sul punteggio complessivo, laddove il candidato non dimostri quale risposta avrebbe fornito. La mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato determina l’inammissibilità del gravame, non potendo rilevare l’indicazione di una data errata di pubblicazione dell’atto impugnato, configurabile come mero refuso.

Il Fatto

La ricorrente partecipava alla procedura riservata per l’ammissione al corso intensivo finalizzato alla selezione dei candidati da inserire nella graduatoria di merito del concorso per dirigenti scolastici di cui al DDG del 23 novembre 2017 n. 1259, disciplinata dal D.M. n. 107/2023. La prova preselettiva consisteva in 100 quesiti a risposta chiusa, con quattro opzioni di risposta di cui una sola corretta. La candidata conseguiva un punteggio di 58, successivamente rettificato a 59, inferiore alla soglia minima di 60 richiesta per il superamento della selezione. Nel ricorso, la candidata impugnava l’esito, deducendo la presunta erroneità di diversi quesiti sotto molteplici profili, tra cui la presenza di refusi, l’ambiguità delle risposte e il contrasto interpretativo su alcune disposizioni normative. Successivamente, il gravame veniva esteso con motivi aggiunti avverso la graduatoria pubblicata e i provvedimenti di approvazione della graduatoria definitiva e di assegnazione ai ruoli regionali.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha confermato i profili di rito sollevati d’ufficio, rilevando come la mancata notifica del ricorso e del primo atto di motivi aggiunti ad alcun controinteressato determini l’inammissibilità del gravame. Ha precisato che, anche in una fattispecie di reclutamento straordinario per l’ammissione a un corso, la collocazione di un numero maggiore di candidati in posizione utile comporterebbe la proporzionale riduzione delle chance degli altri candidati di superare la selezione e di essere immessi in ruolo. La notifica del secondo atto di motivi aggiunti a un controinteressato non rileva ai fini dell’integrazione del contraddittorio. Il Collegio ha comunque ritenuto di prescindere dai rilievi in rito, poiché il gravame è risultato infondato nel merito, facendo richiamo alla giurisprudenza pacifica della Sezione in fattispecie analoghe.

Quanto al merito, la Corte ha affermato che la selezione e l’individuazione dei quesiti rientrano nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, censurabile solo in presenza di errori manifesti e oggettivi. Sui quesiti contestati, non è stata ravvisata una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità o incongruità. Le risposte considerate esatte sono apparse come quelle sicuramente corrette, mentre le altre opzioni costituivano dei meri distrattori, la cui funzione è quella di verificare la solidità della preparazione del candidato. La parte ricorrente non ha fornito un principio di prova idoneo a confutare la correttezza della predisposizione dei quesiti e delle risposte fornite dall’Amministrazione, e neppure ha dimostrato quale risposta corretta avrebbe fornito in caso di annullamento dei quesiti impugnati.

Quanto al quesito n. 63, il Collegio ha riconosciuto che il riferimento al “d.m. n. 32 del 22 dicembre 2022” costituiva un mero errore di stampa, essendo il riferimento corretto al DM 328/2022. Ha comunque precisato che si tratta di informazione che deve ricadere nelle conoscenze specialistiche di un aspirante dirigente. Con riferimento al quesito sul dominio internet, ha rilevato l’assoluta equivalenza tra “edu.it.” e “edu.it”, risultante dalla mera digitazione dell’indirizzo nel browser. Il Tribunale ha infine respinto la tesi secondo cui il merito dei quesiti a contenuto tecnico-giuridico sarebbe sindacabile dal giudice in quanto a conoscenza diretta, poiché tale impostazione condurrebbe a differenziare l’oggetto del giudizio amministrativo a seconda della materia della prova, sovrapponendo il piano dei presupposti e dei limiti della giurisdizione con quello dell’ambito valutativo proprio della commissione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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