Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 543 del 27.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, una volta decorso il termine di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 senza che l’obbligazione sia stata adempiuta. La mera costituzione formale dell’Amministrazione, che non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, non impedisce l’accoglimento del ricorso. Al fine di assicurare l’effettività della tutela, il giudice assegna un termine per l’ottemperanza e nomina un commissario ad acta, le cui funzioni si attivano solo su istanza del creditore e solo dopo l’inutile decorso del termine. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. può essere rigettata quando la nomina del commissario sia ritenuta misura sufficiente a stimolare il sollecito adempimento.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva accertato, con la sentenza indicata in epigrafe, il diritto della ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici considerati, con condanna alle spese distratte in favore del procuratore antistatario. La sentenza è divenuta definitiva, come attestato dalla cancelleria.

Ritenendo che il giudicato non fosse stato eseguito, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme riconosciute. L’Amministrazione si è costituita con memoria formale. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo giudiziale. Il TAR ha valorizzato il fatto che l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, una volta decorso il termine di legge.

Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando un termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale del Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvede entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, anche avvalendosi della struttura organizzativa regionale.

È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. L’Amministrazione è stata infine condannata alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo e distratte in favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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