La proroga contrattuale prevista dalla lex specialis non è affidamento diretto se esercitata a contratto vigente (TAR Lazio n. 13440 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga di una convenzione di affidamento, esercitata a contratto vigente e sulla base di una clausola della lex specialis che la prevede come opzione a beneficio della stazione appaltante, costituisce esercizio di un diritto contrattuale e non integra un affidamento diretto del servizio. Le clausole della lex specialis e della convenzione che disciplinano termini e modalità della proroga sono stabilite nell’interesse delle parti contraenti; la loro violazione può pertanto essere fatta valere solo da queste ultime, secondo il principio codificato dall’art. 1441 c.c., e non da soggetti terzi. Un termine non qualificato espressamente come perentorio, neppure da espressioni quali “a pena di decadenza” o “entro e non oltre”, non può ritenersi tale. La giurisdizione sulle domande di annullamento proposte da un terzo avverso la determina di proroga, assunta come forma surrettizia di affidamento diretto, appartiene al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a..
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determina con cui la Città Metropolitana di Roma Capitale, quale Soggetto Aggregatore, disponeva la proroga per ulteriori 24 mesi della convenzione per l’affidamento dei servizi di pulizia, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione, suddivisa in cinque lotti territoriali. La lex specialis prevedeva, all’art. 1 bis del disciplinare, l’opzione di proroga da esercitarsi “tre mesi prima della scadenza della Convenzione” e “per i successivi due anni da esercitarsi disgiuntamente per il secondo e per il terzo anno”.
La ricorrente, soggetto estraneo al rapporto convenzionale, deduceva che la proroga, disposta in data 16.4.2026 e congiuntamente per due annualità, costituisse in realtà un illegittimo affidamento diretto in favore degli aggiudicatari uscenti, in violazione dell’art. 1 bis del disciplinare e dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che la controversia, siccome impostata dalla ricorrente, non attiene alla corretta applicazione del contratto in qualità di parte contrattuale, ma mira ad invalidare la determina di proroga, assunta come forma surrettizia di affidamento diretto, prodromica all’esercizio della proroga contrattuale. La fattispecie rientra pertanto nella giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a..
Nel merito, il Tribunale ha osservato come le clausole di cui si lamenta la violazione, ivi compresa la previsione del termine dei tre mesi, siano stabilite dalla lex specialis e dalle convenzioni nell’interesse precipuo delle parti contraenti. La previsione del termine è posta a vantaggio dell’appaltatore, che ricevendo la comunicazione in prossimità della scadenza potrebbe ritrarne un danno; la previsione sulla proroga disgiunta soddisfa l’interesse della committente a valutare l’avvio di una nuova procedura selettiva. Trattandosi di clausole stabilite nell’interesse delle parti, solo ad esse compete denunziarne la violazione, secondo il principio di cui all’art. 1441 c.c., con possibilità di dubitare della stessa legittimazione della ricorrente.
La Corte ha inoltre rilevato come la proroga sia legittima in quanto ha soddisfatto le due condizioni previste dall’art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016, ratione temporis applicabile: è intervenuta a contratto vigente ed è stata ritualmente prevista a monte negli atti di gara come opzione a beneficio della committente, non configurandosi una proroga c.d. tecnica.
Quanto alle dedotte violazioni della lex specialis, il Collegio le ha ritenute infondate. Il termine dei tre mesi non è qualificato come perentorio dalla lex specialis, né il suo superamento produce effetti preclusivi normativamente previsti; la natura di termine previsto a favore della parte, ai sensi degli artt. 1184-1185 c.c., esclude la perentorietà. Quanto alla proroga congiunta per due annualità, l’espressione “disgiuntamente” non obbliga a disporre la seconda proroga a distanza di un anno, ben potendo la committente accorpare formalmente le annualità in un’unica determinazione per assicurarsi la copertura del servizio e informare i fornitori della prosecuzione del rapporto.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti costituite.
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Nota della Redazione
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