Rimborso spese di ripristino ambientale: ordinanza sindacale consolidata e giurisdizione (TAR Marche n. 917 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza sindacale emanata ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 conclude il procedimento di individuazione del responsabile dell’abbandono di rifiuti e, se non impugnata nel termine di sessanta giorni, si consolida, rendendo inoppugnabile l’attribuzione della responsabilità. Il successivo atto di intimazione di pagamento e recupero delle somme anticipate non costituisce esercizio di potestà autoritativa, ma attiene a un’obbligazione di diritto privato che trova presupposto nell’inerzia dell’obbligato. Ne deriva che la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. L’eventuale individuazione di ulteriori corresponsabili non esonera da responsabilità i soggetti già destinatari di ordinanze non annullate né revocate, i quali restano obbligati in solido.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, l’atto di intimazione di pagamento e richiesta di recupero somme anticipate emesso dal Comune quale atto conclusivo del procedimento di esecuzione in danno. Contestualmente, per invalidità derivata, impugnava l’ordinanza sindacale con cui gli era stata ordinata, in solido con altro soggetto, la rimozione e lo smaltimento di carcasse animali. L’amministrazione si costituiva eccependo la tardività dell’impugnazione dell’ordinanza e il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che l’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 attribuisce al Sindaco il potere di disporre con ordinanza le operazioni necessarie e il termine per provvedere, decorso il quale l’amministrazione procede all’esecuzione in danno e al recupero delle somme anticipate. L’ordinanza costituisce il provvedimento conclusivo del procedimento di individuazione del responsabile, che deve essere impugnato nel termine di sessanta giorni, pena il suo consolidamento. Nella specie, il ricorrente non aveva contestato la piena conoscenza dell’ordinanza n. 159/2022, sicché la sua impugnazione era irricevibile per tardività. Il Collegio ha altresì escluso che possa configurarsi invalidità derivata di un provvedimento da atti successivi, essendo vero il contrario.
Quanto alla possibilità che l’amministrazione continui le indagini dopo l’individuazione del responsabile, il TAR ha precisato che ciò non equivale a esonerare da responsabilità i soggetti già destinatari di ordinanze non annullate né revocate. L’ordinanza successiva che individui un ulteriore corresponsabile in solido non incide sugli atti precedenti ormai consolidati. In sede di richiesta di rimborso, l’amministrazione non deve rivalutare la posizione dei responsabili già individuati con atti inoppugnabili, mentre i rapporti interni tra i coobbligati potranno essere regolati in sede civile.
Da tali premesse il TAR ha tratto la conseguenza che l’atto di intimazione di pagamento non costituisce esercizio di potere autoritativo, attenendo a un’obbligazione di diritto privato. Richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione nella parte relativa alla nota di intimazione, indicando la giurisdizione del giudice ordinario. La pronuncia è stata resa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm., previa verifica della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, con compensazione delle spese in ragione della definizione in rito.
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Nota della Redazione
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