Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta senza compenso (TAR Sicilia n. 2334 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. e ordina all’amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze accertate dal giudicato entro il termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, nomina commissario ad acta, con facoltà di delega, il dirigente della stessa amministrazione resistente competente per materia. La nomina avviene senza compenso, poiché l’attività dell’ausiliario rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, secondo l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. È inoltre dovuta la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario che aveva condannato il Ministero resistente all’emissione della Carta Docente e all’assegnazione sulla medesima di € 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.

Il titolo esecutivo non è stato spontaneamente eseguito. La parte ha quindi proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, deducendo il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per la messa in mora dell’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. Il passaggio in giudicato del titolo azionato risulta da apposita attestazione depositata in atti. Parimenti provato è l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo al Ministero in data 19 febbraio 2025.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Collegio nomina commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero resistente, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario munito di adeguata competenza, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Sulla misura del compenso, il Tribunale esclude la corresponsione di alcunché, sul rilievo che, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Richiama sul punto l’orientamento secondo cui la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della stessa legge, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”, con richiamo a plurime pronunce di merito.

Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Dispone inoltre il deposito degli atti esclusivamente tramite la procedura telematica, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.

Infine, condanna l’amministrazione al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso. Le spese di lite sono liquidate secondo il criterio della soccombenza, in misura commisurata alla non particolare complessità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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