Occupazione di aree da convenzione di lottizzazione: oneri reali imprescrittibili e natura conformativa del vincolo (TAR Sardegna n. 305 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procura a vendere terreni conferita al fine di una lottizzazione va interpretata secondo un criterio funzionale, comprendendo tutti gli atti strumentali e necessari al conseguimento del risultato, incluse le convenzioni urbanistiche; la condotta ultradecennale del mandante che abbia beneficiato dell’attuazione del piano configura ratifica tacita per facta concludentia. Le obbligazioni di cessione delle aree destinate a standard urbanistici costituiscono oneri reali imprescrittibili, la cui ultrattività permane fino al completo adempimento, indipendentemente dalla scadenza del termine di efficacia del piano attuativo. Il vincolo impresso dallo strumento urbanistico consensuale ha natura conformativa e non espropriativa, sicché l’occupazione dell’area non è usurpativa. Ne consegue l’infondatezza delle pretese restitutorie e risarcitorie del privato, contrattualmente tenuto alla cessione gratuita.
Il Fatto
Un proprietario di un terreno sito nel Comune di Nule adiva il TAR Sardegna con ricorso in riassunzione ex art. 11 c.p.a., a seguito della declinatoria di giurisdizione del Tribunale di Nuoro. Il ricorrente lamentava l’illegittimità dell’occupazione dell’area, a decorrere dal 2004, da parte del Comune e della Comunità Montana, che vi avevano realizzato un centro di diffusione del prodotto artigianale. Deduceva l’inefficacia della convenzione di lottizzazione del 1989 per difetto di rappresentanza del sottoscrittore e l’insussistenza di un valido procedimento espropriativo, chiedendo la restituzione del bene e il risarcimento dei danni.
Nel corso del giudizio, a seguito del decesso del ricorrente, si costituivano gli eredi, insistendo nelle medesime argomentazioni e quantificando le pretese risarcitorie.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato. In primo luogo, ha escluso l’inefficacia della convenzione per difetto di rappresentanza, valorizzando la procura speciale del 1989 e la sua interpretazione funzionale allo scopo. La condotta ultradecennale del dante causa, che aveva beneficiato dell’attuazione della lottizzazione senza contestare il titolo, è stata qualificata come ratifica tacita dell’operato del procuratore.
La Corte ha poi respinto l’eccezione di prescrizione degli obblighi di cessione, affermando che le cessioni di aree per standard costituiscono oneri reali imprescrittibili. Tale natura è stata desunta dalla funzione di governo del territorio, che non consente al lottizzante di sottrarsi all’obbligo di fornire gli spazi per l’urbanizzazione, indipendentemente dalla scadenza del piano.
Quanto al carattere dell’occupazione, il Collegio ha negato la natura usurpativa, qualificando il vincolo come conformativo e non espropriativo. La destinazione a servizi pubblici derivante da uno strumento consensuale non richiede un procedimento ablatorio, essendo la convenzione titolo sufficiente a fondare il diritto alla cessione. La mancanza dell’atto notarile non inficia, pertanto, la legittimità della disponibilità del bene da parte dell’amministrazione.
Alla luce di tali premesse, la domanda risarcitoria è stata ritenuta priva di fondamento per assenza di un fatto illecito e di un danno ingiusto, dovendosi escludere il diritto al godimento di un bene contrattualmente cedibile. La Corte ha infine evidenziato la carenza di responsabilità della Comunità Montana, rimasta estranea alla pianificazione, e la natura ad abundantiam delle ulteriori argomentazioni.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.