Concessione demaniale in scadenza esclude la disponibilità del bene per il finanziamento (TAR Sicilia n. 323 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso ai finanziamenti per lo sviluppo rurale, il requisito della piena disponibilità del bene oggetto dell’investimento per l’intera durata del vincolo di destinazione costituisce non solo obbligo esecutivo del beneficiario, ma vero e proprio requisito di partecipazione al bando, da possedersi sin dal momento della presentazione della domanda. Ne consegue che la titolarità di una concessione demaniale marittima in regime di proroga transitoria, con scadenza incompatibile con il periodo di impegno quinquennale, integra una condizione di precarietà originaria che legittima l’esclusione dalla graduatoria. Il principio del tempus regit actum recede dinanzi a una declaratoria di illegittimità costituzionale e all’assetto normativo già cogente al momento della domanda, non essendo configurabile alcuna aspettativa qualificata al mantenimento del rapporto concessorio.
Il Fatto
La società ricorrente presentava domanda, il 29 dicembre 2022, per ottenere un finanziamento destinato all’acquisto di attrezzature per la propria attività turistico-ricreativa, nel quadro del Bando Pubblico Misura 19 – Sottomisura 19.2 Operazione 6.4.c. Inizialmente la commissione del GAL aveva ritenuto la domanda ricevibile e, all’esito di soccorso istruttorio, ammissibile.
In seguito a controllo a campione, l’Amministrazione regionale segnalava al GAL profili di non ammissibilità: mancato inserimento di una particella nel fascicolo aziendale, rinnovo del contratto di affitto di altra particella e scadenza della concessione demaniale sulla particella destinata a parte dell’investimento. La graduatoria definitiva pubblicata il 3 maggio 2024 collocava la domanda tra quelle non ammissibili. La società impugnava la graduatoria e gli atti presupposti, chiedendo la declaratoria di ammissibilità della propria istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della giurisdizione amministrativa, affermandola in ragione della natura genetica del vizio dell’istanza, sussistente sin dalla presentazione. Nel merito, il ricorso è infondato.
Il provvedimento impugnato si qualifica come atto plurimotivato: fondandosi su più ragioni autonome e distinte, la legittimità di una sola è sufficiente a sorreggerne l’esito, precludendo l’accoglimento del gravame. Il Collegio richiama il principio consolidato, citando C.G.A.R.S., sez. giurisd., 14 agosto 2025 n. 663 e Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2025, n. 8174.
Risulta dirimente la ragione di diniego incentrata sull’indisponibilità continuativa del cespite demaniale. È incontestato che parte della sovvenzione riguarda un’area soggetta a concessione demaniale marittima, prorogata in via transitoria e con termine ultimo al 31 dicembre 2024, per effetto del Decreto Assessoriale n. 1784 del 30 dicembre 2023, non impugnato. Poiché l’art. 12 del bando imponeva di mantenere i requisiti e le condizioni oggettive fino alla completa realizzazione dell’intervento, e di garantire la funzionalità degli acquisti per almeno cinque anni dal pagamento finale, la scadenza al 31 dicembre 2024 si palesa incompatibile con tale disponibilità pluriennale.
La precarietà del titolo non può qualificarsi come circostanza sopravvenuta: essa si era già concretata alla data della domanda. Il Collegio richiama le sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18 del 2021, la legge 5 agosto 2022, n. 118, la sentenza della Corte di Giustizia UE del 20 aprile 2023, C-348/22 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 109 del 24 giugno 2024, che ha dichiarato illegittima la proroga al 2033 proprio con riferimento alla legislazione siciliana. Il tempus regit actum non è quindi invocabile, avendo il decreto assessoriale recepito un assetto normativo già cogente.
La legittimità della ragione di diniego determina l’infondatezza del ricorso, con assorbimento delle ulteriori censure in ragione della natura plurimotivata dell’atto. Le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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