Improcedibile il ricorso avverso il foglio di via per sopravvenuta carenza di (TAR Lombardia n. 1419 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il rigetto del ricorso gerarchico proposto contro il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la misura amministrativa ha esaurito i suoi effetti e non è più lesiva della posizione del ricorrente. L’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., presuppone che la parte manifesti l’interesse all’accertamento secondo il principio dispositivo; in mancanza di azione risarcitoria proposta o dichiarata, non è possibile procedere d’ufficio. La declaratoria ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. consegue alla cessazione degli effetti del provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente ha ricevuto dal Questore di Milano un ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nel Comune di Milano per la durata di due anni. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso gerarchico, respinto dal Prefetto di Milano con provvedimento del 4.8.2022, che ha confermato la misura.

Il ricorrente ha quindi impugnato il rigetto davanti al TAR Lombardia, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti. Il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria formale. La Sezione, con ordinanza cautelare, ha respinto l’istanza sotto il profilo del fumus. All’udienza del 16.4.2025 il Collegio ha prospettato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, e la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che il provvedimento prefettizio impugnato si è limitato a respingere il ricorso gerarchico e a confermare la misura, senza incidere sul periodo di efficacia del divieto. Il foglio di via, notificato al ricorrente, non è stato sospeso: l’istanza cautelare è stata respinta.

Ne deriva che la misura ha cessato di avere effetti con il decorso del termine biennale, in una data anteriore alla decisione. Da ciò la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente all’annullamento dell’atto, non più lesivo della sua posizione, con conseguente improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..

Il Collegio ha poi escluso la possibilità di procedere all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.. Il ricorrente, infatti, non ha proposto né ha dichiarato di voler proporre l’azione risarcitoria, manifestando così l’insussistenza dell’interesse all’accertamento.

Il meccanismo dell’art. 34, comma 3, c.p.a. presuppone che la parte manifesti, in base al principio dispositivo, l’interesse all’accertamento ai fini risarcitori. In mancanza di tale richiesta, il giudice non può procedere d’ufficio. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese di lite per la natura della controversia e l’andamento del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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