Compensazione tributaria non opposta in sede di ottemperanza al giudicato civile (TAR Sicilia n. 1262 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato civile il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alla verifica dell’integrale esecuzione del titolo e non è precluso dalla sopravvenienza di un accordo tra le parti volto a regolare le modalità di adempimento. L’accordo transattivo che non sia stato voluto come novativo dall’organo competente va qualificato come meramente attuativo del giudicato, incidendo sul quantum e sulle modalità di pagamento senza sostituire il titolo giudiziale. La compensazione opposta dall’ente per crediti tributari non opera automaticamente in sede di ottemperanza, poiché l’ottemperanza non è sede di cognizione piena sul rapporto obbligatorio. Essa richiede la prova della certezza, liquidità ed esigibilità dei controcrediti e della loro definitiva stabilizzazione, non essendo sufficienti la mera allegazione di prospetti o la mancata contestazione della controparte.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Agrigento, confermata in appello, con cui il Comune era stato condannato al risarcimento dei danni subiti da un immobile destinato ad attività di ristorazione, oltre alle spese del grado di appello. Dopo la formazione del giudicato, le parti avevano stipulato un accordo transattivo con cui, a fronte della rinuncia del creditore agli interessi, l’importo dovuto era stato determinato in € 150.647,42, da corrispondere ratealmente.
Secondo il ricorrente, le scadenze non erano state rispettate: l’ente aveva eseguito solo pagamenti parziali e tardivi, residuando ancora dovuta la somma di € 65.357,56. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la transazione avrebbe carattere novativo e che ogni questione sulla sua qualificazione spetterebbe al giudice ordinario; nel merito ha dedotto di aver dato integrale esecuzione all’accordo, previa compensazione con crediti tributari.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto la qualificazione dell’accordo del 30 aprile 2024, approvato con deliberazione di Giunta. Dalla documentazione emerge che lo schema approvato configurava l’intesa come definizione bonaria in funzione esecutiva del giudicato, con rinuncia agli interessi e senza sostituzione del titolo giudiziale. Ai sensi degli artt. 1362 e ss. cod. civ., la volontà negoziale va ricostruita anche alla luce degli atti presupposti e preparatori, tra cui assume rilievo determinante la deliberazione autorizzativa dell’organo collegiale.
Ne consegue che l’accordo deve intendersi come meramente attuativo del giudicato, e non novativo. Eventuali difformità tra lo schema e l’atto sottoscritto non attribuiscono all’intesa una portata novativa non voluta dall’organo competente.
Quanto all’ammissibilità, la sopravvenienza di un accordo non sottrae al giudice dell’ottemperanza il controllo sull’adempimento, ove permanga una contestazione sull’integrale soddisfacimento del credito. La domanda di ottemperanza non postula l’identità numerica tra importo di condanna e residuo azionato, essendo fisiologico che, a fronte di pagamenti parziali, residui una quota ancora dovuta.
Il punto centrale è la compensazione opposta dall’ente mediante trattenuta di asseriti crediti tributari. Il giudice amministrativo non svolge cognizione piena sul rapporto obbligatorio, né può decidere eccezioni di merito autonome. La mancata contestazione del ricorrente non rende automaticamente operante la compensazione, che esige prova piena della certezza e definitività dei relativi titoli. Nel caso di specie non emerge la prova della definitiva stabilizzazione nelle sedi competenti, né risulta documentata la formale attivazione della verifica fiscale ex art. 48-bis del d.P.R. 602 del 1973. In difetto di tale dimostrazione, e alla stregua dell’art. 2697 cod. civ., la questione resta devoluta alle sedi proprie.
Accertata l’esecuzione parziale, il ricorso va accolto: si ordina il pagamento della somma residua di € 65.357,56 entro sessanta giorni, con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.500,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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